Cassation court allows tax appeal dismissed for generality, ruling specific grounds were sufficient under special tax appeal rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional commission's dismissal, ordering the lower court to retry the case. The authority argued the first-instance judgment lacked specific grounds for rejecting their appeal, citing general presumptions and the non-binding nature of a settlement record. The court held that the authority had sufficiently reiterated specific arguments from the first instance regarding bank movement presumptions and document relevance, satisfying the requirement for specific appeal grounds under special tax procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 d.lgs. n. 546/1992; Art. 342 c.p.c.: In tax litigation, the financial administration is not required to propose new specific grounds in appeal if it merely reiterates arguments supporting the legality of the assessment already presented in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11509-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro SOCIETA' CASTELLANO SAS , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEGESTA 22, presso lo studio dell'avvocato CIRO D'ANIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO D'ANIELLO; - controricorrente - ( contro ANIELLO VINCENZO, CASTELLANO ALFONSO; - 757F/7/ -2 a 1- avverso la sentenza n. 9026/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della camera di consiglio non partecipata del 07/07/20121 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 11509 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Napoli , con sentenza n.10472/17 17 ,sez17 , accoglieva il ricorso proposto da Aiello Vincenzo e dalla Castellano sas di Aiello Vincenzo & C. avverso l'avviso di accertamento TF502AI 02999/16 per Irpef, Irap ed Iva 2013 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 9026/20/2018, rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo Hanno resistito con controricorso,illustrato con memoria, la società contribuente ed Aiello Vincenzo e Castellano Alfonso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile l'appello perché generico e non sorretto da specifiche censure. Il motivo è manifestamente fondato. Nel caso di specie l'atto impositivo oggetto di ricorso introduttivo da parte dei contribuenti concerneva il recupero a tassazione per l'anno 2013 di maggiori ricavi rilevati in base all'esame delle movimentazioni sui conti correnti bancari e postali intestati alla società ed ai soci.
La sentenza di primo grado,con motivazione stringata ( riportata nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza), dopo avere rilevato che l'Ufficio aveva riconosciuto parte della documentazione prodotta e proposto una definizione concordata della controversia , accoglieva l'impugnazione sulla base della copiosa documentazione depositata dai contribuenti argomentando che la stessa " può essere assunta a mezzo di prova per l'inerenza dei costi contestati e su cui si basa l'accertamento. Parimenti vengono giustificati i prelevamenti ed i versamenti ritenuti non afferenti all'attività societaria in quanto afferiscono alla stessa".
L'appello proposto dall'Ufficio, in parte riportato nel ricorso per cassazione e ,comunque, depositato in atti evidenzia due motivi di censura. Il primo riguardante la circostanza che' il verbale di accertamento con adesione , cui la sentenza di primo faceva riferimento, non aveva alcun valore vincolante per l'Ufficio. Il secondo prospettante la carenza di motivazione dal momento che la sentenza appellata faceva un semplice riferimento per relationem alla copiosa documentazione depositata senza indicare i motivi della propria determinazione, tanto più necessaria in ragione della portata generale delle presunzioni di cui all'art 32 del DPR 600/73.
La motivazione della sentenza della Commissione regionale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in esame è la seguente:" Con l'appello l'Ufficio si diffonde soltanto sul piano generale sulla portata delle presunzioni ritraibili dall'art 32 del Dpr 600/73 e sulla irrilevanza del verbale di adesione, senza assoggettare a critica la statuizione di giustificazione dei movimenti bancari, sorretta da ampie allegazioni ed altrettanto ampia documentazione". Già da tale succinta motivazione risulta che l'Ufficio aveva proposto come ragioni di appello: la presunzione di cui all'art 32 Dpr 600/73; la irrilevanza del verbale di adesione, cui la sentenza di primo grado faceva riferimento ; la mancanza di motivazione in ordine al fatto che la documentazione prodotta dai ricorrenti fosse idonea a giustificare i movimenti bancari.
Trattasi di argomenti che appaiono idonei a sostenere le ragioni dell'impugnazione. Premesso che l'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in materia di motivi di appello, si pone come norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è' appena il caso di ricordare che questa Corte ha chiarito che riguardo al contenzioso tributario, «ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d. lgs. n. 546/1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi" atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo d'impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064;
Cass. sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; più di recente cfr. anche Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass. sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369; Cass. sez. 6-5, ord. 27 giugno 2017, n. 16037 Cass 24641/18;Cass32954/18) Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Campania , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle