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Ordinanza — n. 29948/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes Regional Tax Commission decision for omitting liquidator liability analysis under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29948/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's judgment against the Italian Revenue Agency, ruling it failed to address the liquidator's liability. While the Commission had resolved the company's extinction, it neglected the secondary appeal argument regarding the liquidator's personal responsibility for social debts. Consequently, the Court quashed the decision and remanded the case for a new ruling that explicitly examines the liquidator's liability.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 2495 c.c.; Art. 36 DPR n. 602/1973: A judgment violating the principle of full examination of the case by omitting a relevant issue regarding liquidator liability must be quashed and remanded for a complete decision.

Parole chiave

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liquidator liability IRES tax assessment Civil Code 2495 omission of issue remand to Regional Commission full examination principle social debts ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Quest'ultima aveva accolto il ricorso di Alessandro Bruno, in ordine ad un accertamento per IRES, relativo all'anno 2008; Considerato: che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi; che, attraverso il primo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 2495 c.c.
Art. 36 DPR n. 602/1973
112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
art. 112 c.p
Quest'ultima aveva accolto il ricorso di Alessandro Bruno, in ordine ad un accertamento per IRES, relativo all'anno 2008; Considerato: che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi; che, attraverso il primo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
artt. 2495 c.c
4 c.p.c.; che la sentenza impugnata avrebbe deciso il caso di specie, senza pronunziarsi nel merito della dedotta responsabilità del liquidatore, come invocata col secondo motivo di appello; che, mediante il secondo, avanzato in subordine, l'Agenzia assume la violazione degli artt. 2495 c.c.
art. 378 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017
(Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017; Sez.
Sez. 5, n. 7871 del 18/05/2012
28308 del 27/11/2017; Sez. 5, n. 7871 del 18/05/2012); che, in particolare, la suddetta questione non avrebbe potuto reputarsi assorbita, considerata la sua rilevanza (Sez.
Sez. 5, n. 31037 del 28/12/2017
7871 del 18/05/2012); che, in particolare, la suddetta questione non avrebbe potuto reputarsi assorbita, considerata la sua rilevanza (Sez. 5, n. 31037 del 28/12/2017; Sez.
Sez. 6-5, n. 24793 del 05/11/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13824-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro BRUNO ALESSANDRO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MARTOSCIA; - resistente - avverso la sentenza n. 9745/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest'ultima aveva accolto il ricorso di Alessandro Bruno, in ordine ad un accertamento per IRES, relativo all'anno 2008; Considerato: che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi; che, attraverso il primo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; che la sentenza impugnata avrebbe deciso il caso di specie, senza pronunziarsi nel merito della dedotta responsabilità del liquidatore, come invocata col secondo motivo di appello; che, mediante il secondo, avanzato in subordine, l'Agenzia assume la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 DPR. n. 602/1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente valutato la questione della responsabilità del liquidatore; che l'intimato non si è costituito, ma ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c, da considerare ovviamente inammissibile; che la prima censura è fondata; che, in effetti, la sentenza impugnata ha sviluppato esclusivamente il profilo dell'intervenuta estinzione della società, senza occuparsi del secondo motivo di appello che, per l'appunto, atteneva all'eventuale responsabilità del liquidatore Ric. 2018 n. 13824 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- nel pagamento dei debiti sociali, incorrendo così nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017; Sez. 5, n. 7871 del 18/05/2012); che, in particolare, la suddetta questione non avrebbe potuto reputarsi assorbita, considerata la sua rilevanza (Sez. 5, n. 31037 del 28/12/2017; Sez. 6-5, n. 24793 del 05/11/2020); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 settembre 2021 Il Presidente DEPOSIT