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Ordinanza — n. 29947/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax debt for an associative medical practice regarding IRAP liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29947/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming a tax debt for an associative medical practice. The appellant argued for nullity and violation of statutory provisions regarding the presumption of debt, claiming they proved they were not subject to the tax due to part-time status and lack of assets. The court dismissed these claims because the law presumes tax liability for associative practices without requiring proof of independent organization, and the appellant failed to disprove the exercise of the activity in that form.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 445/1997; Art. 2 d.lgs. n. 446/1997: The exercise of professional activities in an associative form constitutes a legal prerequisite for Regional Productive Activities Tax liability, and the taxpayer's burden of proof concerns the non-existence of the associative exercise itself, not the lack of independent organization.

Parole chiave

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Regional Productive Activities Tax Associative Professional Practice Presumption of Tax Debt Burden of Proof Tax Cassation Appeal Dismissed contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 445/1997
Art. 2 d.lgs. n. 446/1997
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.S.U. n.8053/2014
minimo costituzionale(Cass.S.U. n.8053/2014).
Cass. n. 30873/2019
Cass. n. 27843/2018
446 del 1997-cfr.Cass. n. 27843/2018-.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17810-2019 proposto da: STUDIO INTERDISCIPLINARE ASSOCIATO DI MEDICINA OMEPATIA ED ODONTOIATRIA DI PEROTTI E PISCOLLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI POZZO PANTALEO 54, presso lo studio dell'avvocato MARIO VINCENZO BELCASTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA TENNERONI; - ricorrente - contro L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO; - intimata - avverso la sentenza n. 455/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 03/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Ric. 2019 n. 17810 sez. MT ud. 08-07-2021 -2- Fatti e ragioni della decisione. La CTR dell'Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dallo studio interdisciplinare associato di medicina omeopatica ed odontoiatria di Perottì e Piscolla, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso IRAP per gli anni compresi fra il 2009 ed il 2012. Il giudice di appello rilevò che la debenza dell'IRAP a carico dello studio associato nasceva dalla natura stessa dello studio, in base alla giurisprudenza di questa Corte.

Lo studio associato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La parte intimata non si è costituita. Il ricorrente deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente e con il secondo motivo la violazione dell'art.2 d..gs.n.445/1997. Lamenta di avere provato, nel corso del giudizio, l'esistenza dei requisiti ai fini della non assoggettabilità al tributo(dipendente part time con funzioni esecutive e assenza di beni strumentali oltre il minimo necessario. Il primo motivo è infondato.Ed invero, lo studio associato ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza, nella parte in cui aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado, dedotta come motivo di gravame, sulla base di argomentazioni carenti ed apparenti o per relationem, non consentendo di pervenire all'individuazione delle ragioni poste a base della decisione.

Ora, la sentenza in esame non può essere sussunta nello stigma della motivazione apparente, avendo pienamente rappresentato le motivazioni che hanno indotto il giudice a ritenere infondato il ricorso dello studio associato, correlate alla giurisprudenza resa da questa Corte in materia. Il ricorrente, in altri termini, non si è doluto dell'erroneità in diritto della decisione, sotto il profilo del mancato rispetto dei principi in tema di prova contraria per vincere la presunzione di debenza dell'IRAP, invece contestando unicamente la validità della sentenza impugnata che, per converso, risponde sicuramente al c.d. minimo costituzionale(Cass.S.U. n.8053/2014).

Il secondo motivo è infondato. Giova ricordare che l'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa- cfr.Cass. n. 30873/2019-.

Si è inoltre chiarito che l'attività professionale di studio legale associato (nella specie, costituito tra padre e figli) è sempre soggetta ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dai mezzi di cui si avvale, prescindendosi per tale forma associata dal requisito dell'autonoma organizzazione in base al secondo periodo dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997-cfr.Cass. n. 27843/2018-. Tale ultima pronunzia, con specifico riferimento ai contenuti della prova contraria, ha chiarito che la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria deve avere "ad oggetto non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa." Prova contraria che nel caso di specie il giudice di legittimità escluse in relazione al fatto che non fosse "in contestazione l'esercizio in forma associata dell'attività non fosse altro perché a ricorrere è proprio lo studio associato." Orbene, fermi i superiori principi, il secondo motivo è infondato, non avendo il ricorrente dedotto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata, ma appunto, la non ricorrenza dei presupposti per il pagamento del tributo, in tal modo disattendendo i principi giurisprudenziali superiormente ricordati.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ