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Ordinanza — n. 29943/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29943/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29943/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32546-2020 proposto da: ANTONINI SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- ( , avverso la sentenza n. 6288/03/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 369 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29943/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. Sez.Un. 4859-81 e Cass. Sez. Un. 6420-81; cfr. poi analogamente Cass. n. 252-01;Cass 26529/17); che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile; che ,essendo stata l'improcedibilità rilevata d'ufficio, le spese di giudizio vanno compensate ; che ,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Parole chiave

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deposito tardivo inoltro della dichiarazione fiscale tempestività tributaria notificazione viziata difetto di sottoscrizione tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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art. 369 cod. proc. civ
6288/3/19, depositata il 12.11.19; che il ricorso per cassazione, peraltro, notificato il 13.7.20, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del 31.12.20 (art. 369 cod. proc. civ.).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32546-2020 proposto da: ANTONINI SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- ( , avverso la sentenza n. 6288/03/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Ric. 2020 n. 32546 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- • La Corte , rilevato : che l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatole dalla Antonini srl , per la cassazione della sentenza della Commissione regionale del Lazio n. 6288/3/19, depositata il 12.11.19; che il ricorso per cassazione, peraltro, notificato il 13.7.20, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del 31.12.20 (art. 369 cod. proc. civ.). Considerato: che il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr.

Cass. Sez.Un. 4859-81 e Cass. Sez. Un. 6420-81; cfr. poi analogamente Cass. n. 252-01;Cass 26529/17); che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile; che ,essendo stata l'improcedibilità rilevata d'ufficio, le spese di giudizio vanno compensate ; che ,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM Dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di giudizio . Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a