Cassation appeal dismissed for non-filing; court declared inadmissible ex officio after counter-notice. Court declared appeal inadmissible ex officio due to non-filing, noting counter-notice awareness. Costs allocated equally; additional uniform contribution noted for future filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the appellant failed to file the petition within the statutory deadline. Although the tax agency filed a counter-notice acknowledging the appeal's existence, the appellant did not submit the required filing certificate. The court ruled that the lack of formal deposit renders the proceeding impossible to continue, regardless of the counter-notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible ex officio when the appellant fails to file the petition within the legal term, even if the respondent has notified the Court of the appeal's existence via counter-notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9010-2020 proposto da: FIORAVANTI UMBERTO , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2806/01/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Ric. 2020 n. 09010 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- La Corte , rilevato : che l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatole da Fiorvanti Umberto , per la cassazione della sentenza della Commissione regionale Lazio 2806/1/19 depositata il 9.5.19; che il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del 21.3.20 (art. 369 cod. proc. civ.). Considerato: che il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr.
Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; cfr. poi analogamente Cass. n. 252-01;Cass 26529/17); che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile; che ,essendo stata l'improcedibilità rilevata d'ufficio, le spese di giudizio vanno compensate ; che ,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM Dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di giudizio . Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa