Italian Court declares tax evasion presumption retroactive application unconstitutional and invalid for prior years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision to apply a tax evasion presumption retroactively to a fiscal year preceding the law's enactment. The applicant argued that the presumption, introduced by Legislative Decree 78/2009, was merely procedural and thus should apply immediately, but the Commission incorrectly treated it as substantive. The Court ruled that because the presumption is a substantive rule affecting the nature of the tax relationship, it cannot apply retroactively without violating constitutional rights to defense and legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009; Art. 3 and 24 Constitution: The presumption of tax evasion regarding foreign financial assets is a substantive rule lacking retroactive effect to protect the taxpayer's right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9981-2020 proposto da: GENNELLI MAURO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ANTONELLO, LAGONIGRO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1504/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 26 agosto 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Mauro Gennelli contro l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2005, con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 102/2009, aveva contestato al contribuente di aver detenuto e non dichiarato capitali in Paesi a fiscalità privilegiata.
Riteneva la CTR che il citato art. 12, che pone a carico del contribuente l'onere della prova di non aver sottratto all'obbligo di dichiarazione i redditi con i quali è stata costituita la disponibilità all'estero, non aveva apportato alcuna modifica alla natura sostanziale del rapporto tributario, incidendo esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova e quindi su aspetti di natura procedimentale, con conseguente efficacia retroattiva della norma. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa Ric. 2020 n. 09981 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- applicazione degli artt. 24 e 25 Cost., 11 disp. prel. cod. civ., 3 I. n. 212/2000, con conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 102/2009.
Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito al citato art. 12 natura procedimentale - e non sostanziale - applicando conseguentemente la presunzione prevista dalla norma suddetta ad un anno d'imposta antecedente alla sua entrata in vigore. Il ricorso è fondato. Questa Corte, con numerose pronunce (Cass., sez. 6-5, 2/02/2018, n. 2662; Cass., sez. 5, 21/12/2018, n. 33223; Cass., sez. 6-5, 12/02/2018, n. 3276; Cass., sez. 5, 29/11/2019, n. 31243; Cass., sez. 5, 14/11/2019, n. 29632 e 29633; Cass., sez. 5, 28/11/2019, n. 31085; Cass., sez. 5, 19/12/2019, n. 33893;
Cass., sez. 5, 25/02/2020, n. 4984), ha statuito che la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 102 del :2009, non ha efficacia retroattiva, e ciò sia in quanto le norme in tema di presunzioni sono collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, e sia perché una diversa interpretazione, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., verrebbe a pregiudicare l'effettivo espletamento del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (cfr.
Cass, sez. 5, 22/01/2021, n. 1302). Orbene la CTR, affermando la natura procedimentale e quindi la retroattività dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del Ric. 2020 n. 09981 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- 2009, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 102 del 2009, non si è uniformata ai principi sopra richiamati. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame escludendo l'operatività nella specie della presunzione legale, regolando altresì le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Emilia- Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. Il Presiden r‘, e auro Moc i \ l U DEPOSITATO I