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Ordinanza — n. 29884/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders tax tribunal to re-quantify tax claim instead of annulling notice due to invalid data.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29884/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal but allowed the tax agency's claim that the lower tribunal erred in law. The Regional Tax Commission had annulled a tax assessment notice without re-calculating the disputed amount, despite the taxpayer arguing the initial data was inflated. The court ruled that when a tax notice is substantively invalid, the tribunal must perform a new substantive evaluation rather than simply annulling the act.

Regesto Legislator

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Art. 112, 116 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: When a tax assessment notice is invalidated for substantive reasons, the tax tribunal must re-evaluate the tax claim substantively rather than merely annulling the act.

Parole chiave

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tax assessment annulment substantive re-evaluation invalid tax data tax tribunal procedure Cassation review contenzioso tributario ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
112 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 2697 c.c.
Art. 2709 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27574 del 30/10/2018
14-09-2021 -2- eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, n. 27574 del 30/10/2018; Sez.
Sez. 5, n. 24611 del 19/11/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13871-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BORTOLAN BRUNO; - intimato - avverso la sentenza n. 1136/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata l' 08/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l'appello di Bruno Bortolan e rigettato il suo appello incidentale contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza. Quest'ultima aveva accolto parzialmente l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, relativo agli anni 2008-2009; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR, davanti all'asserita inattendibilità dei dati considerati dall'Ufficio, avrebbe dovuto procedere ad una nuova quantificazione della pretesa tributaria, invece di annullare l'intero avviso; che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: i giudici di appello avrebbero dovuto considerare l'onere del contribuente - che aveva eccepito l'inesattezza dei dati assunti dall'Ufficio - di fornire prova del fatto che le rimanenze iniziali fossero state gonfiate rispetto alle risultanze dell'inventario; che l'intimato non si è costituito; che il primo motivo è fondato; che, infatti, il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formali, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, Ric. 2018 n. 13871 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, n. 27574 del 30/10/2018; Sez. 5, n. 24611 del 19/11/2014); che il secondo motivo resta assorbito, ancorché non precluso; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Veneto, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 settembre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco cfpreoSITATO IN c4iNcE oggi 25 CANCE i • l