Cassation court dismisses taxpayer's claim, allowing tax agency to recover IRES refund due to consolidated group rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision, quashing the lower court's ruling. The regional commission had incorrectly granted a refund to a controlled company, arguing it possessed full standing to claim IRES rebates. The court held that under consolidated tax group rules, only the controlling company holds the exclusive right to request refunds for tax surpluses. Consequently, the lower court erred in attributing refund eligibility to the controlled entity, necessitating a remand for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986; In consolidated tax groups, only the controlling company is legally entitled to request refunds for tax surpluses, as the controlled company lacks standing for such claims during the consolidation period.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22628-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro RMT VALVOMECCANICA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO D'ARRIGO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5231/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente (una società controllata) avverso il diniego di rimborso per l'anno 2007 relativo ad IRES; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che nel dettato degli articoli del TUIR che disciplinano il consolidato nazionale non si può ravvisare alcuna volontà del legislatore di privare la società controllata di ogni soggettività passiva e legittimità passiva cosicché la parte contribuente-società controllata è legittimata a chiedere il rimborso IRES.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 121, 122, 124 e 127 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in quanto la società controllata sarebbe priva della legittimazione a chiedere il rimborso dell'IRES perché l'art. 124, Ric. 2020 n. 22628 sez.
MT - ud. 07-07-2021 -2- comma 4, del TUIR prevede che le somme date a rimborso restano nell'esclusiva disponibilità della società consolidante. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di gruppi societari, nell'ipotesi di interruzione del consolidato fiscale nazionale prima del triennio di scadenza, trova applicazione l'art. 124, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, che sancisce la regola della esclusiva disponibilità delle eccedenze di imposta riportate a nuovo nell'ambito della tassazione di gruppo in capo alla società controllante, la quale, pertanto, è l'unica legittimata a chiederne il rimborso (Cass. n. 12136 del 2021;
Cass. n. 4155 del 2018). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che nel dettato degli articoli del TUIR che disciplinano il consolidato nazionale non si può ravvisare alcuna volontà del legislatore di privare la società consolidata di ogni soggettività passiva e legittimità passiva cosicché la parte contribuente-società controllata è legittimata a chiedere il rimborso IRES - ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente-società controllata - che pure, naturalmente, ad altri fini mantiene la sua soggettività giuridica e la sua capacità di agire: cfr.
Cass. n. 4415 del 2020, secondo cui la soggettività delle società consolidate è "incompleta" in quanto non si estende alla fase di liquidazione e di versamento del tributo, spettando alla controllante il riporto a nuovo dell'unica eccedenza rimborsabile - fosse legittimata a chiedere il rimborso delle eccedenze di imposta nell'ambito della tassazione di gruppo, quando invece tale legittimazione spetta solo alla società controllante. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e Ric. 2020 n. 22628 sez.
MT - ud. 07-07-2021 -3- ,J,/1 la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2021. Il P esidente O ELLERI