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Ordinanza — n. 29881/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by accepting postal receipt date as valid proof of timely filing in tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29881/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Revenue Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision that had declared the appeal inadmissible. The Regional Commission rejected the appeal because the postal receipt was dated February 14, 2017, after the deadline of February 13, 2017. The Court reversed this, ruling that the postal service's dated receipt validly proves the appeal was filed on the deadline day of February 13, 2017.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 16, 20, 53 d.lgs. n. 546/1992: In tax proceedings, the postal service's dated receipt validly proves the timely filing of an appeal, as the public nature of the stamp presumes the date's accuracy without requiring a signature.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal receipt proof deadline calculation public act stamp Cassation review tempestività della tassazione fiscale opposizione tardiva notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Poiché la sentenza di primo grado non è stata notificata, il termine per la notifica ex art. 327 c.p.c.
Art. 16, 20, 53 d.lgs. n. 546/1992
Art. 149, 155, 324, 327 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
art. 327 c.p
Poiché la sentenza di primo grado non è stata notificata, il termine per la notifica ex art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14 ottobre 2020, n. 22254
327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22254;
Cass. 29 settembre 2017, n. 22878
Cass. 4 giugno 2018, n. 14163
Cass. 4 giugno 2018, n. 14163).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11409-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BARBI VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA DE VIDO; controricorrente - avverso la sentenza n. 1910/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILA ROMAGNA, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: il contribuente proponeva ricorso avverso avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale per la compravendita di un terreno nell'anno 2011 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che la suddetta imposta non dovesse essere pagata in misura proporzionale ma fissa; la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto la sentenza è stata depositata 1'11 luglio 2016 cosicché, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, il termine per proporre appello scadeva il giorno 11 febbraio 2017, sabato, e prorogato quindi a lunedì 13 febbraio 2017, mentre dalle risultanze documentali prodotte dall'appellato l'appello risulta spedito il 14 febbraio 2017 e sarebbe dunque tardivo; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 149, 155, 324 e 327 c.p.c. e 2909 c.c. in quanto l'Ufficio ha documentato, tramite l'elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell'ufficio postale, che l'appello è stato spedito il 13 febbraio 2017 cosicché l'appello sarebbe ammissibile dato che il termine per l'impugnazione scadeva appunto proprio il 13 febbraio 2017.

Il motivo di impugnazione è fondato. Occorre dapprima ricordare che, secondo questa Corte, nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta Ric. 2020 n. 11409 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22254;

Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22254;

Cass. 4 giugno 2018, n. 14163). Nel caso di specie si rileva che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata depositata 1'11 luglio 2016 mentre l'elenco di trasmissione delle raccomandate (cd. Modello ENTRi di accompagno, nel quale è indicato come destinatario della raccomandata l'avv. Alessandra De Vida in qualità di difensore della contribuente Barbi Valeria), riportato dal ricorrente nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, munito del timbro datario delle Poste, reca la data del 13 febbraio 2017, che cadeva effettivamente di lunedì.

Poiché la sentenza di primo grado non è stata notificata, il termine per la notifica ex art. 327 c.p.c. è di sei mesi, cui vanno aggiunti i 31 giorni per la sospensione feriale, con la conseguenza che il ricorso poteva essere proposto entro il 12 febbraio 2017, ma, cadendo tale data di domenica, il termine scadeva appunto il successivo lunedì 13 febbraio 2017 e dunque l'appello è ammissibile. Ric. 2020 n. 11409 sez. MT - ud. 23-06-2021 -3- Zi)P Ritenuto dunque fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 23 (giugno 2021. IPresidente lI auro Mocci \ I i `