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Ordinanza — n. 29875/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal as inadmissible due to failure to cite the court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29875/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Cocchi Fiammetta against the Lazio Regional Tax Commission inadmissible. The taxpayer argued violations of procedural rules regarding the assessment of rental income, but the Court found the appeal lacked sufficient autonomy and, crucially, failed to cite the specific reasoning of the lower court's decision. The Court ruled that an appellant must explicitly reference the court's rationale to demonstrate how the lower judgment violated the law.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 36 D.Lgs. 546/1992: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to cite the ratio decidendi of the contested judgment, thereby preventing the Court from verifying the alleged legal violation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to cite ratio decidendi tax assessment procedural defect autonomy of appeal grounds Italian civil procedure law dichiarazione dei redditi valutazione del reddito reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 36 D.Lgs. 546/1992
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 370 c.p
Nulla sulle spese, essendosi l'Agenzia costituita ex art. 370 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 13312 del 28/05/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3090-2020 proposto da: COCCHI FIAMMETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 41 (C/O AVV. ALESSANDRO PIERI), presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA COVI ELLO, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - 6e,? avverso la sentenza n. 3564/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 03090 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- Rg 3090/2020 Cocchi Fiammetta c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Cocchi Fiammetta ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione della contribuente per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento di redditi non dichiarati nel 2011, riconducibili a redditi provenienti da contratti di locazione, ne ha respinto l'appello. L'Agenzia si costituisce ai sensi dell'art.370 comma 1 c.p.c. Considerato che:

1. Col primo e unico motivo la contribuente deduce, violazione dell'art.132, 2 comma, n.4 c.p.c. e art.36 D.Lgs. 546/1992 in relazione all'art.360 n.4 e 5.

2. Il motivo è inammissibile. A parte i profili di inammissibilità per carenza di autosufficienza ((Cass.n. 13312 del 28/05/2018), il ricorso è inammissibile anche per non avere la contribuente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ben motiva il rigetto dell'appello, statuendo che "la documentazione presentata nel giudizio di primo grado non coincide con quella presentata in sede di constatazione nell'ambito della quale si operava per l'accertamento di canoni di locazione percepiti in nero", in quanto i titoli astratti depositati non appaiono "riconducibili alle somme contestate ovvero alla causa giustificativa di ogni somma". Nulla sulle spese, essendosi l'Agenzia costituita ex art. 370 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsotil ricors. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 23 giugno 2021 Il Pr sidente Dott. Mlauro Mocci DEPOSITATO IN CAN