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Ordinanza — n. 29874/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows tax appeal by correcting the summary hearing deadline from three to six months for tribunal cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29874/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower tribunal's decision that the taxpayer's summary hearing was untimely because it applied a three-month deadline. The taxpayer argued for a six-month period based on specific tax procedural laws, while the tax authorities maintained the shorter limit applied. The court ruled in favor of the taxpayer, establishing that the six-month deadline for summary hearings in tax cases overrides the general three-month rule.

Regesto Legislator

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Art. 63 comma 1 Dlgs 546/1992; Art. 9 Dlgs 156/2015: The summary hearing in tax proceedings must be conducted within six months of the ruling's publication, superseding the general three-month limit applicable to ordinary civil procedures.

Parole chiave

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tax summary hearing procedural deadline tax tribunal review civil procedure code delegated law application imposta sui veicoli a motore sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63 comma 1 Dlgs 546/1992
1 comma 2 e art. 63 d.lgs.
Art. 9 Dlgs 156/2015
Art. 392 c.p.c.
4 c.p.c., per falsa applicazione art. 392 c.p.c., art.
Art. 1 comma 2 d.lgs. 546/92
392 c.p.c., art. 1 comma 2 e art.
Art. 63 d.lgs. 546/92
1 comma 2 e art. 63 d.lgs. 546/92, dovendosi alla fattispecie applicare il diverso termine per la riassunzione espressamente previsto per il rito tributario.
art. 392 c.p
4 c.p.c., per falsa applicazione art. 392 c.p.c., art.
art. 63 d.lgs. 546/92
1 comma 2 e art. 63 d.lgs. 546/92, dovendosi alla fattispecie applicare il diverso termine per la riassunzione espressamente previsto per il rito tributario.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 930/2018
Cass. 19476/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA ( sul ricorso 499-2020 proposto da: SILVI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIR.NE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2913/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Ric. 2020 n. 00499 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- Rg 499/2020 Si/vi Sergi c/. Regione Lazio e Agenzia delle entrate Ritenuto che: Sergio Silvi ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2000, ha dichiarato tardivo il ricorso in riassunzione della sentenza di rinvio (Cass. n. 930/2018, dep. il 7 gennaio 2018) in quanto proposto oltre il termine di tre mesi, in data 17 luglio 2018. Regione Lazio e Agenzia delle entrate sono rimaste intimate.

Considerato che: Con unico motivo il contribuente deduce nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per falsa applicazione art. 392 c.p.c., art. 1 comma 2 e art. 63 d.lgs. 546/92, dovendosi alla fattispecie applicare il diverso termine per la riassunzione espressamente previsto per il rito tributario. Il motivo è fondato. Va premesso che quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale, la riassunzione del giudizio deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili (articolo 63, comma 1, Dlgs 546/1992): termine così ridotto dall'articolo 9, Dlgs 156/2015, rispetto a quello inizialmente previsto di un anno (cfr.

Cass. 19476/2016). L'indicato termine di sei mesi si applica per le sentenze depositate dal 10 gennaio 2016, e quindi anche nella fattispecie relativa a sentenza depositata il 14 maggio 2019. Ha pertanto errato la CTR a ritenere applicabile il termine di tre mesi per la riassunzione, stante l'espressa previsione di un diverso termine per il rito tributario. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione degli Enti intimati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione. Roma, 23 giugno 2021 Il President Dott. Mauro Moc DEPOSITATO I