Italian court dismisses Customs appeal on 2009 tax case, ordering file transfer for merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Tuscany Regional Tax Commission's decision regarding 2009 gaming taxes. The agency argued that the Constitutional Court ruling required bookmakers without licenses to bear tax liability, but the Commission found the tax obligation inapplicable to the data transmission center. Consequently, the court ordered the case file transferred to a new hearing to review the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. 504/1998; Art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010: When a tax assessment renders the primary and joint liability of a data transmission center inapplicable, the court must transfer the case for merits review rather than definitively ruling on the constitutional interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19434-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro STANLEYBET MALTA LIMITED , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA AGNELLO; — CCM troricoiren te - avverso la sentenza n. 47/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 19434 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 19434/2020 Agenzia delle dogane c/ Stanleybet Malta Limited Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2009, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi.
Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2009, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. Stanleybet Malta Limited si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker.
Considerato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti. Roma, 16 settembre 2021 Il Pre