Cassation court dismisses appeal regarding 2010 gaming tax, deferring case to lower court for file review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a 2010 gaming tax dispute. The Commission had accepted the bookmaker's appeal, ruling that the tax obligation was invalid for unlicensed data transmission centers. The court deferred the case to a new hearing to acquire the full case file before making a final determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. 504/1998; Art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010: The Court defers the cassation appeal to a new hearing to acquire the full case file for a proper examination of the tax liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7510-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LOGISPIN AUSTRIA GMBH ; - intimata- avverso la sentenza n. 2225/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 07510 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 7510/2020 Agenzia delle dogane C/ Logispin Austria GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi.
Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2010, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. Logispin Austria Gmbh già Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker.
Considerato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari ad