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Ordinanza Interlocutoria — n. 29846/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses cassation appeal, remanding case to acquire merits file regarding gambling tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29846/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal and remanded the case to acquire the merits file. The appellant argued that a Constitutional Court ruling exempted non-concessionary bookmakers from a specific tax, yet the lower court held them liable. The court declined to rule on the merits, stating it was necessary to first obtain the complete merits file before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court must remand the case to acquire the merits file when the appeal raises substantive issues requiring a full review of the factual and legal basis of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal remand for merits file gambling tax liability Constitutional Court ruling non-concessionary bookmaker tassa sulle case da gioco tassa di promozione del turismo reddito da lotterie, giochi e scommesse

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 267 TFUE
il 26.11.2018; la sospensione del giudizio con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, 2 comma TFUE ala CGUE.
d.lgs. 504/1998
Art. 53 Cost.
art. 53 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 27/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38106-2019 proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA FELIZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA AGNELLO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3103/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 38106 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 38106/2019 Stanleybet Malta Limited c/ Agenzia delle dogane e dei monopoli + 1 Ritenuto che: Stanleybet Malta Limited (SBM) ricorre contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la cassazione della sentenza n. 3103/2019 della CTR del Lazio, dep. il 21.5.2019, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, insieme con il coobbligato solidale Bruno Corsi, la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. 504/1998 per l'anno 2010, ha accolto l'appello della società limitatamente alle sanzioni, in ragione della obiettiva incertezza interpretativa, confermando nel resto la legittimità dell'accertamento per l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa che i giocatori italiani avevano concluso direttamente col bookmaker Stanleybet nell'anno 2010, in base alla pronuncia di incostituzionalità limitata alle ricevitorie con esclusione del bookmaker non concessionario.

Si costituisce con controricorso l'Agenzia delle entrate e dei monopoli, eccependo la corretta interpretazione da parte della CTR della sentenza della Corte costituzionale, che esplica i suoi effetti esclusivamente con riferimento all'imposta unica gravante su CDT affiliato alla rete Staynbet per gli anni precedenti al 2011 (come nella fattispecie), ma non già per i bookmaker privi di concessione, come Stanleybet, che restano obbligati ad assolvere all'obbligazione tributaria quali obbligati in solido. Pertanto unico soggetto passivo per gli anni precedenti al 2011 rimane chi ha raccolto in assenza di concessione il gioco, ovvero il bookmaker.

La ricorrente chiede in via pregiudiziale: la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia sui quesiti formulati alla Corte di giustizia dalla CTP di Parma con ord. Dep. il 26.11.2018; la sospensione del giudizio con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, 2 comma TFUE ala CGUE. Con l'unico motivo del ricorso deduce errata valutazione dei principi di cui a Corte cost. n. 27/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nella parte in cui prevede - per le annualità precedenti al 2011- che siano assoggettate al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione (nella specie le ricevitorie Stanleybet), per violazione dell'art. 53 Cost.

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto contenuto nella indicata sentenza della Corte costituzionale, afferma che SBM, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale, sarebbe in ogni caso obbligata al pagamento dell'imposta. Considerato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti. Roma, 15 settembre 2021 Il residente Dotti Ma