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Ordinanza Interlocutoria — n. 29845/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to lack of precedent on Monaco gambling winnings taxation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29845/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding the taxation of gambling winnings from Monaco. The agency argued that such winnings should be taxable under EU free movement rules, while the taxpayer contended they were irrelevant due to domestic law. The court declined to rule on the merits because no prior case law existed to establish a precedent for this specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 67, 69 DPR 917/1986; Art. 30 DPR 600/73; When a cassation appeal relies on a specific legal question lacking established precedent, the court must remit the case rather than decide the merits.

Parole chiave

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taxation of gambling winnings Monaco gambling income EU free movement rules lack of precedent remittal of case tax commission decision fiscal verification reddito da lotterie, giochi e scommesse

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
52 e 56 del TFUE sulla assoggettabilità a tassazione delle vincite conseguite in Paesi extra UE ex art. 360 n. 3 c.p.c., limitatamente alle vincite conseguite dal contribuente nel Principato di Monaco.
Art. 67 DPR 917/1986
Col primo motivo del ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 67 e 69 dpr 917/1986 art.
Art. 69 DPR 917/1986
Art. 30 DPR 600/1973
67 e 69 dpr 917/1986 art. 30 dpr 600/73 artt.
Art. 122/2016

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia, 22 ottobre 2014, cause riunite N. 344/13 e 367/13
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Testo completo

uente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 4 sul ricorso 27684-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - LP contro BARBERA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARILENA SIRECI; - C011tfOrkOrreiltC - avverso la sentenza n. 2121/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 27684 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 27684/2019 Agenzia delle entrate c/ Barbera Mario Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per I cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione da parte di Mario La, Barbera di avviso di accertamento per Irpef anno 2009, emesso a seguito di verifica fiscale per l'omessa dichiarazione di redditi di capitale per versamenti non giustificati e per omessa dichiarazione di vincite in casinò esteri, ha accolto l'appello del contribuente.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che non sussistesse l'omessa dichiarazione di vincite al casinò, in quanto, in base al quadro normativo di riferimento (in particolare I. n. 122/2016), vi è l'irrilevanza reddituale in capo al giocatore delle vincite in case da gioco sia italiane che europee (richiama Corte giust. 22 ottobre 2014 cause riunite N. 344/13/ e 367/13). Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 67 e 69 dpr 917/1986 art. 30 dpr 600/73 artt. 52 e 56 del TFUE sulla assoggettabilità a tassazione delle vincite conseguite in Paesi extra UE ex art. 360 n. 3 c.p.c., limitatamente alle vincite conseguite dal contribuente nel Principato di Monaco.

2. Che non sussistono le condizioni ex art.375 c.p.c. in mancanza di precedenti della giurisprudenza di questa Corte sulla specifica questione proposta.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla quinta sezione civile dando mandato alla Cancelleria per gli opportuni adempimenti. K'n ,."'Ì 21 Yit sca --3 Roma, 15 settembre 2021 i. j Presidente D tt. Mauro Mocci il-tzt ,-" DEPOSITATA Ift CAIICELLÉNA Cogi, 25 OTT 2021 IL