Italian Court dismisses tax appeal by ordering new trial to resolve factual issues regarding bookmaker liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had acquitted the bookmaker of tax liability. The court noted that while the Constitutional Court had invalidated the tax assessment against the data center, the specific liability of the bookmaker remained a factual question requiring further examination. Consequently, the case was remitted to a new trial role to allow the lower court to address the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. 504/1998; Art. 1 comma 66 I. 220/2018: When a constitutional court ruling invalidates a tax assessment against a data center, the court must determine if the bookmaker's solidary liability persists or if the factual basis for the tax obligation requires re-examination in a new trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12183-2019 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARTAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3070/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 10/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 12183 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 12183/2019 Agenzia delle dogane c/ Goldbet sportwettewn GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale e notificato al titolare della ricevitoria, Francesco Achille e al bookmaker Goldbet sportwettewn GMBH, quali responsabili solidali per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto gli appelli riuniti di Goldbet sportwettewn GMBH e di Francesco Achille.
La CTR, preso atto dell'annullamento dell'accertamento da parte dell'Agenzia nei confronti di Francesco Achille, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 27/2018, intervenuta nelle more del giudizio, ha accolto i riuniti appelli "attesa la non assoggettabilità nell'anno d'imposta 2010 della ricevitoriap (Centro trasmissione Dati)". Prende atto del provvedimento di\ annullamento dell'accertamento oggetto dell'odierno contenzioso nel quale tuttavia l'Agenzia ha ritenuto impregiudicata la condizione debitoria del bookmaker quale responsabile diretto dell'imposta; afferma che però non è oggetto del presente contenzioso la condizione debitoria del bookmaker.
Logispin Austria Gmbh già Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione del principio di diritto da parte della CTR, come affermato da Corte cost. n. 27/2018 che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. Logispin Austria GMBH, Goldbet, deposita successiva memoria, ribadendo che l'Iva non si applica ai concorsi pronostici, rilevando che sull'imposta unica quale tributo sul volume d'affari è intervenuta la L. 208/2015 - che però non rileva nella fattispecie trattandosi di anno precedente al 2016 (2008) - che ha stabilito che essa non si applica sulle somme fatturate, ma sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, chiedendo pertanto il rinvio della causa alla sezione quinta, ovvero la sottoposizione alla CGUE della questione pregiudiziale ex art. 267 par. 3 TFUE.
1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. Considerato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito
P.Q.M.
IL Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti. Roma, 15 settembre 2021 Il Ffresidenfe Dott. Ma