Cassation court dismisses appeal on gambling tax, remanding case for merits file acquisition after Constitutional Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding 2009 gambling taxes. The agency argued the Constitutional Court ruling only exempted data centers, not bookmakers, while the bookmaker contended the tax base was incorrect and requested a preliminary reference to the EU Court. The court rejected the substantive legal arguments and ordered the case remanded to a new hearing to acquire the merits file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. 504/1998; Art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010; Corte Cost. n. 27/2018: The Court of Cassation holds that the Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding the transfer of gambling taxes applies strictly to data centers and does not automatically exempt bookmakers from solidary liability, requiring a new examination of the merits file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11595-2019 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLÒ TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1732/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 04/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 11595 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 11595/2019 Agenzia delle dogane c/ Goldbet sportwettewn GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, n. 1732/5/2018, dep. 4 ottobre 2018, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2009, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi.
Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2009, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. Logispin Austria Gmbh già Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker.
Logispin Austria GMBH, Goldbet, deposita successiva memoria, ribadendo che l'Iva non si applica ai concorsi pronostici, rilevando che sull'imposta unica quale tributo sul volume d'affari è intervenuta la L. 208/2015 - che però non rileva nella fattispecie trattandosi di anno precedente al 2016 (2008) - che ha stabilito che essa non si applica sulle somme fatturate, ma sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, chiedendo pertanto il rinvio della causa alla sezione quinta, ovvero la sottoposizione alla CGUE della questione pregiudiziale ex art. 267 par. 3 TFUE.
1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. Considerato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti. Roma, 15 settembre 2021 Il rresiden e Dott. Mauro oc