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Ordinanza Interlocutoria — n. 29841/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section due to lack of immediate evidentiary clarity on tax refund applicability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29841/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's interlocutory order, remitting the case to an ordinary section for public hearing. The agency argued that the regional tax commission failed to apply the new 2014 law limiting earthquake tax refunds to 50% instead of the previously claimed 90%. The court determined the constitutional question raised by the taxpayer does not require an immediate ruling and must be re-examined in a full public session.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665 della legge 190 del 2014; Art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017: When a constitutional question regarding the application of new tax refund provisions is raised, the case is remitted to an ordinary section if it lacks immediate evidentiary clarity.

Parole chiave

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tax refund earthquake ius superveniens application constitutional question review remittal ordinary section fiscal liability limitation restituzione dei sussidi statali calcolo e tasso di rimborso ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665 della legge 190 del 2014
Art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017
1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del di.
legge n. 123 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8819-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro ABATE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato XAVIER SANTIAPICHI, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5086/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. 1 Abate Vincenzo, quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, il rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992. 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell'importo di C 8.751,93, oltre interessi come per legge; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza nr. 689/5/2017 depositata il 21.02.2017 e passata in giudicato non essendo stata impugnata in Cassazione L'Amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dall'alt 16 octies del d.l. nr 91/2017 , convertito in I. 123/2017 erogando al contribuente il 50% del rimborso stanziato.

3. In mancanza di integrale adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo ordinarsi all'Agenzia delle entrate il pagamento della residua metà oltre interessi dalla domanda di rimborso ; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell'Agenzia. Ric. 2020 n. 08819 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- 4 Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso e memoria illustrativa CONSIDERATO CHE: 1.Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del di. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare al caso di specie lo ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni 2.La causa, avuto riguardo alla questione di costituzionalità sollevata dalla contribuente nella memoria non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 settembre Il Presidente Antonio Greco IL CA7 DEPOSITATA M CANCELLIERE Ric. 2020 n.