Cassation court remands case for public hearing due to irreconcilable conflict between judgment reasoning and operative part.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a public hearing because the lower tribunal's reasoning contradicted its operative decision regarding the appeal's outcome. The appellant argued this violated procedural rules, while the opposing parties did not contest the procedural defect. The Court found that since the conflict prevents determining the actual judicial ruling, it cannot be corrected as a material error and requires a fresh hearing to resolve.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, second comma, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 375, primo comma, n. 1-5, terzo comma, e 391 bis, quarto comma cod. proc. civ.: When a judgment contains an irreconcilable conflict between its reasoning and operative part that prevents identifying the actual ruling, the case must be remanded for public hearing rather than declared null or corrected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3760-2020 R.G. proposto da: PAOLINA s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, Maria Laura Micara, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Marco MACHETTA, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via degli Scipioni 110, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AMA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 3788/07/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa dalla AMA s.p.a. per TARI anni 2006-2011 nei confronti della Paolina s.r.I., la CTP di Roma accoglieva il ricorso della società contribuente e la CTR pronunciando in grado di appello, dopo aver affermato in motivazione che «L'appello va respinto», argomentando in tal senso, nel dispositivo scrive «accoglie l'appello». - avverso tale statuizione la Paolina s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. nonché 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto regolare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ingiunzione emessa dall'AMA s.p.a.
3. Ritiene il Collegio che in relazione al primo motivo non ricorrono i presupposti per definire la causa ai sensi degli artt. 375, primo comma, n. 1-5, e che, conseguentemente, ai sensi degli artt. 375, terzo comma, e 391 bis, quarto comma, cod. proc. civ., la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.4. Invero, in relazione all'ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione della sentenza di merito e suo dispositivo, la giurisprudenza di questa non è univoca.
5. Infatti, all'orientamento secondo cui «In tema di contenzioso tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (nella specie, accoglimento del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, rigetto), che non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, emendabile con la procedura prevista dall'art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l'impugnazione della sentenza» (cfr.
Cass. n. 16488 del 2006; conf. Cass. n. 22433 del 2017; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 26074 del 2018; Cass. n. 12846 del 2019), si contrappone il diverso orientamento secondo cui «Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza - non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione - non può essere eliminata con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass. n. 29490 del 2008; v. anche Cass. n. 22661 del 2007;
Cass. n. 11299 del 2011; Cass. n. 5939 del 2018).
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma il 14/07/