Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 29837/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands seismic tax refund case to ordinary section for public hearing due to constitutional question.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29837/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's interlocutory appeal regarding a seismic tax refund claim. The tax authority argued that new laws barred the 90% refund for 1990-1992 taxes, while the taxpayer contended the old law applied. The court found the constitutional issue raised by the taxpayer not immediately resolvable and ordered the case remanded to the ordinary section for a public hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 665 della legge 190 del 2014; Art. 16 octies del d.l. nr. 91 del 2017: When a constitutional question is raised regarding the application of new laws versus old laws in tax refund cases, the case must be remanded for public hearing if the issue is not immediately evident.

Parole chiave

Generato dall'IA
seismic tax refund ius superveniens constitutional question remand to ordinary section public hearing requirement tax authority appeal 1990 Sicily earthquake restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 665 della legge 190 del 2014
3.1 L'Amministrazione provvedeva ad dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dall'art. 16 octies d.l.
Art. 16 octies del d.l. nr. 91 del 2017
3.1 L'Amministrazione provvedeva ad dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dall'art. 16 octies d.l.
legge nr 123 del 2017
Art. 70, comma 7, d.lvo nr 546 del 1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Cassazione, sentenza 3994/2018
Corte di Cassazione, sentenza 1104/17/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8463-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LICITRA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato XAVIER SANTIAPICHI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5082/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1 Licitra Giuseppe, quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, avanzava istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 9 della legge nr. 289 del 2002, del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.

2. La Commissione Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore predetto contribuente dell'importo di C 14.453,48, oltre interessi come per legge; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza nr 1104/17/16, depositata il 21/3/2016 e passata in giudicato in quanto la Corte di Cassazione con sentenza 3994/2018 rigettava il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. 3.1 L'Amministrazione provvedeva ad dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dall'art. 16 octies d.l. 91/2017 convertito in 1.123/2017 erogando il 50% dell'importo dovuto. 3.In mancanza di integrale adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art 70, comma 7, d.lvo nr 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo di ordinarsi all'Agenzia delle Entrate il pagamento Ric. 2020 n. 08463 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- dell'importo di C 7.942,35, oltre interessi dalla domanda al rimborso; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell'Agenzia. 4 Per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso . 5 Sulla proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato art. 380 bis cpc risulta regolarmente costituito il contraddittorio, Il contribuente ha depositato memoria

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell'art 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'art 16 octies del d.l. nr. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge nr 123 del 2017, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990 , non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.

2. La causa, avuto riguardo alla questione di costituzionalità sollevata dalla contribuente nella memoria non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza Ric. 2020 n. 08463 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione ( per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio Il Presidente Antonio Greco t ir i DEPOSITATA IN CANCELLERIA elogi, 2 5 OTT 2021 r