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Ordinanza Interlocutoria — n. 29836/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; interim order on tax refund compliance sent back to regional tax commission.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29836/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the regional tax commission's interim order regarding a tax refund. The agency argued that new laws should apply to the compliance proceedings, but the court found no grounds to proceed under Article 375 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the case was remitted to the Fifth Regional Tax Section for further handling.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 665 I. 190/2014; Art. 9 comma 17 I. 289/2002; Art. 70 comma 10 d.lgs. 546/92; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The court lacks jurisdiction to examine the application of new laws in compliance proceedings when the case does not meet the conditions for trial under Article 375 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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tax refund compliance interim order procedure new law application jurisdictional conditions remittal to regional court rimborso fiscale restituzione dei sussidi statali ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 665 I. 190/2014
Con l'unico motivo l'Agenzia deduce violazione di legge, art. 1 comma 665 I. 190/2014 come modificato dall'art.
Art. 16 octies dl. 91/2017
190/2014 come modificato dall'art. 16 octies dl. 91/2017, conv.
Art. 9 comma 17 I. 289/2002
123/2017, art. 9 comma 17 I. 289/2002 ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
289/2002 ex art. 360 n. 3 c.p.c., e violazione art.
Art. 70 comma 10 d.lgs. 546/92
3 c.p.c., e violazione art. 70 comma 10 d.lgs. 546/92 ex art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c., dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza La contribuente è rimasta intimata.
Art. 375 c.p.c.
Considerato che: Non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c.
art. 70 comma 10 d.lgs. 546/92
3 c.p.c., e violazione art. 70 comma 10 d.lgs. 546/92 ex art.
art. 375 c.p
Considerato che: Non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18489-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (CI'. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro NIARTANO ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 499/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE V-SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 18489 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 18489/2019 Agenzia delle entrate c/ Marta no Anna Ritenuto in fatto: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, in composizione monocratica, emessa sull'appello proposto per l'ottemperanza alla sentenza della CTR n. 4866/2017 dep. 11.12.2017, che aveva disposto il rimborso pari al 50% della somma azionata da Anna Marta no oltre interessi in suo favore, per il rimborso dei tributi versati nel triennio 1990/1992 a seguito del sisma che ha colpito le province siciliane, a seguito di istanza del 29.12.2007.

Il Presidente, preso atto della ricorrenza dei presupposti dell'ottemperanza, ha nominato un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari al recupero della somma residua (€. 9.958,68). Con l'unico motivo l'Agenzia deduce violazione di legge, art. 1 comma 665 I. 190/2014 come modificato dall'art. 16 octies dl. 91/2017, conv. I. 123/2017, art. 9 comma 17 I. 289/2002 ex art. 360 n. 3 c.p.c., e violazione art. 70 comma 10 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c., dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: Non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria. Così deciso in Roma in data 13 luglio 2021 Il gfesidente Dott. Roberto Giovanni Conti Offii,