Court dismisses tax agency appeal on ottemperance, remanding case due to lack of cassation prerequisites under CPC Art. 375.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione dismissed the tax agency's interlocutory appeal regarding the enforcement of a final judgment ordering a 50% tax refund. The agency argued that new legislation should apply to reduce the refund amount, but the lower court had already appointed a commissioner to recover the remaining balance. The court ruled that the specific procedural requirements for cassation under Article 375 of the Code of Civil Procedure were not met, leading to a remand. Consequently, the case was sent back to the Fifth Tax Section for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 octies dl. 91/2017; Art. 375 c.p.c.: The court must verify if the appeal meets the strict prerequisites of Article 375 of the Code of Civil Procedure before examining the merits of the cassation request.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36070-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro TUMMINELLI ILEANA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO FLACCAVENTO; - controri corrente - avverso la sentenza n. 3451/2019 della COMMISSIONE SC e L i , TRIBUTARIA REGIONALE di CATANIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 36070 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 36070/2019 Agenzia delle entrate c/ Tuminelli Ileana Ritenuto in fatto: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, in composizione monocratica, emessa sull'appello proposto per l'ottemperanza alla sentenza della CTR n. 1446/2017 dep. 12.4.2017, passata in giudicato, che aveva disposto il rimborso di C. 5.162,40 - pari al 50% della somma azionata dalla contribuente- oltre interessi a favore di Ileana Tumminelli, per il rimborso dei tributi versati nel triennio 1990/1992 a seguito del sisma che ha colpito le province siciliane, a seguito di istanza del 29.12.2007.
Il Presidente della Commissione, preso atto della ricorrenza dei presupposti dell'ottemperanza, vista la normativa di riferimento, ha statuito che "la cosa giudicata non può essere assoggettata alla regola del pagamento in misura ridotta del 50%", poiché ciò porterebbe alla ineseguibilità del giudicato "per l'esaurimento delle risorse di cui all'art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in I. 123/2017, considerando che la normativa (art. 16 octies) ha disposto lo stanziamento espressamente "in relazione alle istanze di rimborso presentate" e non pure per la esecuzione del giudicato".
Ha conseguentemente nominato un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari al recupero della somma residua, con condanna alle spese dell'Ufficio. Con l'unico motivo del presente ricorso per cassazione l'Agenzia deduce violazione di legge, art. 1 comma 665 I. 190/2014 come modificato dall'art. 16 octies dl. 91/2017, conv. I. 123/2017, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza (richiama Cass. 29287/2017; 29906/2017). La contribuente si costituisce con controricorso.
Considerato che: non sussistono i presupposti per la trattazione della controversia ex art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria. Così deciso in Roma 11 13 luglio 2021 Il Presidente Dott. Roberto Giolchni Conti t DEPOSITATA IN CANCELLERIA Qed2i, 25 OTT