Cassation court remits case to Fifth Civil Section due to procedural irregularity in summons notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision to nullify a first-instance judgment. The Regional Commission had declared the first-instance ruling void because the opposing party, AMA Spa, was not notified of the hearing date before the session. The Court found that the appellant's argument regarding the invalidity of the opposing party's prior appearance did not justify overturning the lower court's procedural ruling. Consequently, the case was remitted to the Fifth Civil Section for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 23, 25, 31, 37, 59 d.lgs. n. 546/1992: When a lower court declares a judgment null due to a failure to notify a party of a hearing, the Cassation Court must remit the case if the appellant's arguments do not demonstrate that the opposing party was not validly constituted in the proceedings.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA 1 Ka RLO WVOR't sul ricorso 2892-2019 proposto da: MAZZOCCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA N. 22, presso lo studio dell'avvocato STEFANO BRENCIAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO COLLI; - ricorrente - contro AMA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 4032/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava la nullità della sentenza emessa dalla CTP di Roma nel procedimento promosso dalla Mazzocco srl per l'annullamento della cartella notificatale dalla AMA spa relativa a TARSU per l'anno 2010, rimettendo le parti innanzi al Giudice di primo E R E grado. Il giudice di appello rilevava che non era stata L U E comunicata alla AMA spa, costituitasi nel giudizio, la data di C N A fissazione dell'udienza svolta innanzi al giudice di primo grado.
C La società Mazzocco spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Equitalia spa e la società AMA spa non si sono costituiti. La ricorrente deduce la violazione degli artt.23,25,31, 37 e 59 d.lgs.n.546/1992. Secondo la ricorrente la costituzione in giudizio della AMA effettuata in primo grado prima dell'iscrizione a ruolo della causa effettuata dalla ricorrente in epoca successiva alla costituzione rendeva inesistente l'atto di costituzione, sicché la CTR avrebbe dovuto ritenere irrilevante l'omessa comunicazione dell'udienza innanzi alla CTP, non risultando la Ama costituita validamente.
La causa va rimessa alla sezione quinta, non ricorrendo i presupposti per la decisione ai sensi dell'art.375 c.p.c. PQM Rinvia la causa alla sezione quinta civile. Così deciso il 25.5.202