Cassation court dismisses tax agency appeal for apparent lack of motivation due to incongruent subject matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a land registry assessment. The agency argued the lower court's ruling was null due to apparent lack of motivation, citing discrepancies in the assessed property references between the appeal and the original case. The court rejected this claim, ruling that the lower court's reasoning was clear, logical, and sufficient to support its decision to reject the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: An appeal based on apparent lack of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is clear, logical, and adequate to support the decision, even if the cited acts differ from those in the original case.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10165-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001),Ufficio Provinciale di Roma Territorio, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro OTTAVI LO,f(RRA.INE, in proprio e nella qualità di procuratrice generale del sig. CARLO FILIPPO D'AMICO e della Sig.ra D'AMICO LUDOVICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6077/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 10165 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Roma ,con sentenza n. 27201/16,sez 45 ,accoglieva il ricorso proposto da D'Amico Carlo Filippo ,D'Amico Ludovica, Ottavi Lorraine,eredi di D'Amico Giusepppe, avverso l' avviso di accertamento catastale n. 2013RM0953723 Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio . Il giudice di seconde cure , con sentenza 6077/18, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza l'Ufficio ha proposto ricorso sulla base di un motivo. I contribuenti hanno resistito con controricorso E. 1-4 E h R-1, A- La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta la nullità della decisione per apparente motivazione. Il motivo è inammissibile. Con la prima doglianza si censura la sentenza per avere ritenuto inconferente l'appello in quanto riferito ad un accertamento diverso da quello per cui è causa (RM982964/2013 anziché RM0953723) nonché a particelle catastali ( quattro invece di cinque) tutte diverse da quelle per cui è causa.
La motivazione della sentenza ,nel senso dianzi riportato risulta molto chiaramente espressa ed argomentata ed è idonea a sostenere l'intera decisione di rigetto dell'appello. In relazione ad essa del tutto privo di consistenza è l'argomento svolto con il ricorso secondo cui si sarebbe trattato di un mero refuso. E' infatti di tutta evidenza che far riferimento nei motivi di appello ad atti ed immobili diversi da quelli per cui è causa, qualunque ne sia stata la ragione , comporta la totale inconferenza di tutti gli argomenti svolti onde l'impugnazione sarebbe stata addirittura inammissibile.
La ratio decidendi su cui è fondata la sentenza è quindi del tutto corretta ed in tal senso le ulteriori doglianze svolte con il motivo sono inammissibili in quanto prive di rilevanza. Si osserva ,sia pure del tutto superfluamente, che le stesse sono comunque manifestamente infondate. La sentenza specifica, infatti, che l'Agenzia aveva censurato la sentenza di primo grado per difetto di motivazione e per dimostrare l'infondatezza di tale doglianza riporta gli argomenti svolti dal giudice di primo grado ( inidonea motivazione circa l'attribuzione delle categorie e delle classi agli immobili per cui è causa nonché argomentazioni svolte dalla perizia di parte) .
In tal senso la motivazione risulta del tutto idonea in quanto volta a dimostrare l'adeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado rilevando altresì che l'appello non censurava nel merito la predetta sentenza. Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. PQM Rigetta il ricorso; condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori Roma 23.6