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Ordinanza — n. 29817/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding hidden profits distribution presumption in narrow base companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29817/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that the commission erred in rejecting evidence of hidden profit distribution by a company with a narrow shareholder base. The court upheld the commission's finding that unaccounted profits were likely distributed to shareholders unless proven otherwise, citing established case law.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1° Dpr 600/73; Art. 41 bis Dpr 600/73; Art. 2729 cc; Art. 7 Ric. 2019 n. 36375 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- della I. 212/2000; Art. 360 1° comma nr 3 cpc: In capital companies with a narrow shareholder base, unaccounted profits are presumed distributed to shareholders unless the shareholders provide contrary evidence.

Parole chiave

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hidden profits distribution narrow base company tax audit presumption shareholder liability extracontabile income sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1° Dpr 600/73
Art. 41 bis del Dpr 600/73
Art. 2729 c.c.
Art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26248/2010
Cass. 8473/2014
26248/2010, Cass. 8473/2014 e da ultimo 27049/2019).
Cass. 27049/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36375-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SARNI CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che lo rappresenta e difende; - controrkorrente6/ - avverso la sentenza n. 509/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Sarni Carmine, socio al 25% della società Maglione srl, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, rideterminando il maggiore reddito della società con conseguente recupero, per l'anno 2011, delle imposte, imputava la ripresa fiscale anche al socio al 25% stante la ristretta base societaria.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal socio e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello rilevando che vi era la prova della mancata ripartizione tra i soci degli utili extra contabili essendo gli stessi stati immessi nel ciclo produttivo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositato controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1° Dpr 600/73, 41 bis del dPR 600/73 in combinato disposto con l'ad 2729 cc e l'ad 7 Ric. 2019 n. 36375 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -2- della I. 212/2000 in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere che il contribuente abbia fornito la prova contraria alla presunzione di distribuzione dei ricavi occulti. 2.11 motivo è infondato. 2.1 In forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvesti ( cfr tra le tante Cass. 26248/2010, Cass. 8473/2014 e da ultimo 27049/2019). 2.2 Nel caso di specie la CTR ha accertato, in punto di fatto, che l'importo di C 419,971,00, che secondo la contestazione mossa dall'Ufficio alla società costituisce incasso in nero per effetto della manomissione di registratori fiscali, è stato versato, come da accertamenti della stessa Guardia di Finanza nel conto 2.3 La CTR ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati e la censura di violazione di legge si risolve in realtà una mera critica la valutazione degli elementi probatori fatta dalla CTR per escludere la ripartizione tra i soci degli utili occultati.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Ric. 2019 n. 36375 sez. MT - ud. 23-06-2021 -3- amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass. Sez. 6-Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte, rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in C 4.100,00 per compensi ad C 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge . Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2021 il Presidente Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA .