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Ordinanza — n. 29816/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects material error in Cassation order replacing name Bondesan with Bonzano.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29816/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted Deutsche Bank's request to correct a material error in a previous order. The original text mistakenly identified the intended beneficiary of a power of attorney as 'Bonzano' instead of 'Bondesan'. The court determined this discrepancy was evident from the context and the party had a legitimate interest in the correction to prevent confusion during the remand proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct material errors in its own orders when the mistake is evident from the text and the party demonstrates a legitimate interest in the correction to avoid procedural doubts.

Parole chiave

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material error correction Cassation order amendment naming mistake remedy procedural clarity requirement party interest in correction azione di rettifica risarcimento per errore giudiziario inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 22790-2020 proposto da: DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante Finanza & Futuro Banca Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE, 204, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICA D'OSTUNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA ROSSELLA MARIANI; - ricorrente - contro BONDESAN PIERGIORGIO, BANCO BPM SPA, BONZANO FABIO, LANZA LIDIA; - intimati - avverso l'ordinanza n. R.G. 258002018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 11 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 22790 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Deutsche Bank, s.p.a., ricorre per la correzione dell'errore materiale indicato come presente nell'ordinanza n. 9198 del 2020 di questa Corte, esponendo che, nella motivazione, a pag. 7, si indica "Fabio Bonzano" invece di "Piergiorgio Bondesan" quale destinatario della procura e sotteso mandato come riportati, correttamente, nella sintesi del motivo di riferimento; Rilevato che: parte ricorrente deduce che l'errore sarebbe desumibile dalla stessa motivazione dell'ordinanza, in cui, a pag. 5, è riferito dell'unica procura generale oggetto di discussione nel giudizio, ossia quella, rilasciata il 27 settembre 2004, al futuro erede di Danilo Ceva, Piergiorgio Bondesan, originario attore per il risarcimento dei danni allegati come subiti a séguito di condotte distrattive di ingenti somme dai conti correnti del "de cuius";

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso dev'essere accolto; in effetti, il provvedimento di questa Corte, nel sintetizzare il secondo motivo di ricorso, riferisce della procura generale rilasciata, come detto, al futuro erede di Danilo Ceva, Piergiorgio Bondesan, mentre, nello scrutinare la stessa censura (unitamente alla quinta), afferma: «il periodo di riferimento dell'indagine così perimetrata, avrebbe dovuto estendersi al decennio precedente all'interruzione contenuta nella missiva del 27 ottobre 2011 - tempo in cui non era ancora intervenuta la procura e sotteso mandato a RG n 22790 del 2020 Cons. rel.

Paolo Pofieca Bonzano - posto che l'interruzione della prescrizione non è soggetta a particolari oneri formali...»; la frase deve necessariamente intendersi nel senso che l'indagine di merito, in sede di rinvio, dev'estendersi sino al 27 ottobre 2001, ossia a un tempo precedente a quello del rilascio, datato 27 settembre 2004, della procura a Piergiorgio Bondesan, futuro erede; la mera svista è univocamente evincibile dal complessivo testo del provvedimento; la parte ha anche interesse alla correzione dell'errore materiale, così da evitare che si possano ingenerare dubbi in sede di rinvio;

P.Q.M.

La Corte corregge l'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9198 del 2020 di questa Corte nel senso che dove a pag. 7 si legge «il periodo di riferimento dell'indagine così perimetrata, avrebbe dovuto estendersi al decennio precedente all'interruzione contenuta nella missiva del 27 ottobre 2011 - tempo in cui non era ancora intervenuta la procura e sotteso mandato a Bonzano - posto che l'interruzione della prescrizione non è soggetta a particolari oneri formali...» deve correggersi il termine «Bonzano» con quello «Bondesan». Roma, 18 maggio 2021 Il Presidente DI:IPOR;:rt.TC. 099 , 25 OTT. 20