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Ordinanza — n. 29806/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's use of private lawyers in tax court, overturning regional commission's inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29806/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that declared the agency's representation inadmissible. The regional commission had rejected the agent's use of a private lawyer, citing specific statutory requirements, while the agency argued that the 2019 legislative amendment and an inter-agency protocol permitted such representation. The court ruled that the agency may use private lawyers in tax disputes unless the state bar is contractually reserved or unavailable, thereby overturning the lower decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 546/1992, art. 11, comma 2; D.L. n. 34/2019, art. 4 novies; Protocollo d'intesa n. 36437/2017: The tax collection agency may represent itself before tax courts using private lawyers unless the state bar is contractually reserved or unavailable, rendering the lower court's finding of inadmissibility erroneous.

Parole chiave

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tax collection agency representation private lawyer admissibility tax court procedural rules state bar reservation protocol Cassation remand decision D.Lgs 546/1992 interpretation tax dispute litigation capacity contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2
546 del 1992, art. 11, comma 2.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 sexies
D.L. n. 34/2019, art. 4 novies
L. n. 58/2019, art. 1, comma 8, nr 193/2016
43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019
Il motivo è manifestamente fondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3319-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA (./. 4- C. GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro LANDO MAURIZIO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ARMENTANO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2496/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARIA, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 03319 sez. MT ud. 22-06-2021 -2- Rg 3319/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione propone con un unico ricorso per cassazione avverso la decisione della CTR della Lombardia che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame nei riguardi di Maurizio Lando rilevando che l'agente per la riscossione si era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2. L'intimato si è costituito con controricorso. Diritto Ritenuto che:

La ricorrente, con un unico motivo deduce la violazione degli art 11 comma secondo del dlgs 546/1992,12,comma primo del dgls nr 546/1992,15,comma 2 sexies del dlgs 546/1992 e 1,comma ottavo,c11. Nr 193/2016 convertito in legge nr 225/2016 nonché art 4 novies del D.L. nr 34/2019 convertito in L. nr 58/2019 in relazione ,comma primo nr 4 c.p.c. Sostiene infatti che alla luce dell'ad 4-novies del D.L. nr 34/2019 convertito in L. 58/2019 ( norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-riscossione) non si può dubitare della legittimità della costituzione in giudizio di Ader tramite avvocati del libero foro laddove non si verta in ipotesi di patrocinio riservato all'Avvocatura dello Stato secondo la convenzione.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonchè del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017 Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: "impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato citato R.d., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del 1 D.L. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio"; "quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".

Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle Commissioni Tributarie". La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l'inammissibilità dell'Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR Lombardia che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia ,in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Roma 22.6.2021 Il resident ( dot Mauro Nllocci ) DEPOSITATO IN CANCELLERIA