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Ordinanza — n. 29804/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29804/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29804/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per avere ritenuto valida la delega alla sottoscrizione, in violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/73, ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Il primo motivo è infondato. 2.1.Questo Collegio intende dara continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn 1101312019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020 n. 18675) secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr.

Regesto Legislator

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art. 42 d.p.r. n. 600/73, art. 116 c.p, art. 42 d.p.r. 600/73, art 116 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29804/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. N. 13512/2011), e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiego delegato, la qual parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. 2.2.La delega, nella sostanza, si traduce quindi in una relazione, di natura organizzativa, non tra la persona fisica del delegante ed il delegato, ma tra organi (o tra l'organo delegante e il funzionario delegato), che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto dall'Ufficio (art.11, comma 1, lett. C) e d), Statuto Ag.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale inoltro della dichiarazione fiscale validità della tassazione fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 42 d.p.r. n. 600/73
Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per avere ritenuto valida la delega alla sottoscrizione, in violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/73, ex art.
art. 116 c.p
Col secondo motivo si deduce violazione art. 116 c.p.c.
art. 42 d.p.r. 600/73
e art. 42 d.p.r. 600/73, ex art.
art 116 cod. proc. civ
Col secondo motivo si deduce violazione art. 116 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29827-2019 proposto da: CILIBERTO LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di LL) tc: CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CAI Dl - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO; - intimate - avverso la sentenza n. 2183/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARTA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 29827 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- R.g.n. 29827/2019 Ciliberto Liliana C/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Liliana Ciliberto ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento sula base di indagini finanziarie, ha accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo l'accertamento per carenza del potere di firma del sottoscrittore dell'atto impositivo. L'Agenzia si costituisce con controricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per avere ritenuto valida la delega alla sottoscrizione, in violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/73, ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Il primo motivo è infondato. 2.1.Questo Collegio intende dara continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn 1101312019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020 n. 18675) secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr.

Cass. N. 13512/2011), e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiego delegato, la qual parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. 2.2.La delega, nella sostanza, si traduce quindi in una relazione, di natura organizzativa, non tra la persona fisica del delegante ed il delegato, ma tra organi (o tra l'organo delegante e il funzionario delegato), che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto dall'Ufficio (art.11, comma 1, lett. C) e d), Statuto Ag.

Entrate - approvato con Delib. 13 novembre 2000, n.6; art.14, comma 2, reg. amm. N4 del 2000), nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra appartenenti al medesimo ufficio. 2.3.È stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega firma, che l'art.42, primo comma, del D.p.r. N.60 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega delle funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art.17, comma ibis, del DLgs. 165/2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla "delega di funzioni", laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr.

Cass. 8814/2019).

2. Col secondo motivo si deduce violazione art. 116 c.p.c. e art. 42 d.p.r. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per errata ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove.

3. Questo motivo è inammissibile.

4. Con esso il ricorrente in realtà mira ad una diversa valutazione degli elementi di causa, non consentita in questa sede di legittimità; il ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione della norma di legge processuale dipenda o sia ad ogni modo dimostrata dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di malgoverno dell' art 116 cod. proc. civ., può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass.27.12.2016, nr. 27000; n. 13420/2019 ); Nel caso in esame, la CTR non è affatto incorsa nella denunciata violazione; semplicemente ha valutato le circostanze di causa in modo diverso da quanto auspicato dalla parte ricorrente.

3. Conclusivamente la CTR si è adeguata ai superiori principi per cui il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.