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Ordinanza — n. 29801/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against lower court's tax assessment for lack of apparent reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29801/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a Lombardy Regional Tax Commission decision regarding a property tax assessment. The appellant argued the lower court's ruling lacked apparent reasoning under Article 360 of the Code of Civil Procedure, claiming the court failed to explain why it accepted a lower valuation based on expert testimony. The court held that the appellate judgment was validly motivated by relationem, as it explicitly adopted the first-instance court's arguments and provided a clear logical path for its decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 132, para. 2, no. 4 c.p.c.; Art. 111, para. 6 Cost.; The appeal based on apparent lack of reasoning is inadmissible when the appellate court, by adopting the first-instance arguments and providing a coherent logical path, sufficiently explains the grounds for its decision.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal procedure motivation by relationem nullity of judgment Code of Civil Procedure valore venale dell'immobile valore litigioso stima di immobili esteri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
La descritta anomalia motivazionale - semprechè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - integra un error in procedendo ed importa la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 132, para. 2, no. 4 c.p.c.
Art. 111, para. 6 Cost.
Art. 6 D.L. 119/2018
Art. 36 D.Lgs. 546/1992
La descritta anomalia motivazionale - semprechè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - integra un error in procedendo ed importa la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 360 c.p
La descritta anomalia motivazionale - semprechè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - integra un error in procedendo ed importa la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053
4 (sul tema, tra le tantissime, si vedano Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881
8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599
19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232
16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass.
Cass. 03/02/2017, n. 2876
22232; Cass. 03/02/2017, n. 2876; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 24/03/2017, n. 7667
2876; Cass., Sez. U., 24/03/2017, n. 7667;
Cass. 14/06/2017, n. 14927
Cass. 14/06/2017, n. 14927; Cass.
Cass. 25/09/2018, n. 22598
14927; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.23/05/2019, n.
Cass. 23/05/2019, n. 13977
Cass. 23/07/2020, n. 15757
Cass. 05/10/2018, n. 24452
Cass. 05/10/2018, n. 24452).
Cass. 05/08/2019, n. 20883
Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass.
Cass. 05/11/2018, n. 28139
20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass.19/07/2016, n.
Cass. 19/07/2016, n. 14786
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8817-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO ZAGA', GIUSEPPE CORASANITI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5148/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. / / Ric. 2020 n. 08817 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- RG 8817/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Lombardia, con sentenza nr 5148/2018 accoglieva l'appello della Lombardia società cooperativa avverso la decisione della CTP di Milano con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di rettifica emesso ai sensi degli art 51 e 52 del DPR 131/1986 del valore venale in comune commercio dell'immobile negoziato con atto del 12.12.2013. Il giudice di appello rilevava la congruità dei valori dichiarati nell'atto di vendita alla luce dei dati emersi nella perizia e relazione proposta dalla contribuente.

Evidenziava altresì che l'Ufficio aveva sostenuto di non essere stato in grado di rilevare dati recenti per poter utilizzare un procedimento sintetico comparativo. Su queste basi riteneva che il valore attribuibile al fabbricato doveva essere di C 19.592.029,00. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente eccependo la tardività del ricorso sul rilievo che Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto usufruire della sospensione dei termini ai sensi dell'ad 6 comma II del Dl 2018 nr 119.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'art 360,primo comma nr 4 c.p.c. e dell'ad 36 comma secondo nr 4 del DLGS 1992 nr 546 e dell'art 132 secondo comma nr 4 c.p.c. Si sostiene che la decisione non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali il giudice di appello avrebbe ritenuto congruo il minor valore risultante dalla perizia di parte prodotta in giudizio. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività nei termini in cui è stata sollevata dovendosi rilevare che la sospensione ex art 6 del D.L. 119/2018 opera nei confronti di tutte le parti in causa.

Il motivo è infondato. i Giova in primo luogo ricordare che la "motivazione apparente" quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dell'art. 111, comma 6, omette di esporre i motivi in fatto ed in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al dictum reso, di chiarire su quali prove e su quali argomentazioni abbia fondato la propria: in tale ipotesi, la motivazione, pur essendo materialmente esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende però percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

La descritta anomalia motivazionale - semprechè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - integra un error in procedendo ed importa la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (sul tema, tra le tantissime, si vedano Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 03/02/2017, n. 2876; Cass., Sez. U., 24/03/2017, n. 7667;

Cass. 14/06/2017, n. 14927; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.23/05/2019, n. 13977). Con particolare riguardo al processo tributario, si è altresì puntualizzato che "è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, la sentenza della C.T.R. completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame" (così Cass. 23/07/2020, n. 15757;

Cass. 05/10/2018, n. 24452). All'inverso, la sentenza d'appello è legittimamente motivata per relationem ove il giudice del gravame, facendo propri gli argomenti del primo decidente, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e corretto (cfr. Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass.19/07/2016, n. 14786). Facendo applicazione di tali principi, la pronuncia impugnata non palesa il lamentato vizio motivazionale invalidante.

La CTR sia pur in modo sintetico ha ritenuto corretto il valore indicato nella consulenza di parte elaborato dalla contribuente valorizzando altresì la mancanza di elementi recenti che l'Ufficio non era stato in grado di fornire per poter utilizzare un procedimento sintetico. L'iter argomentativo seguito dal giudice di appello si pone al di sopra del minimo costituzionale. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 6000,00 oltre accessori di legge e al 15% per spese gene