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Ordinanza — n. 29791/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim but orders 50% reduction due to new budget limits on earthquake victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29791/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional commission's order to pay a tax refund to an earthquake victim. While the court acknowledged the taxpayer's right to reimbursement, it held that a subsequent law limiting state spending applies to the liquidation phase, not the existence of the right. Consequently, the court ordered the refund to be reduced by 50% due to insufficient budgetary resources, remanding the case for recalculation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665 della legge 190 del 2014; ad 16 octies del d.l. nr 91 del 2017: The principle of ius superveniens applies to the liquidation of tax refunds for earthquake victims, mandating a 50% reduction when state budgetary limits are exceeded, even if the right to reimbursement itself remains valid.

Parole chiave

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ius superveniens tax refund reduction earthquake victims budgetary limits liquidation phase state spending caps Cassation remand rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665 della legge 190 del 2014
1 Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, corqmodificato pertrail.
ad 16 octies del d.l. nr 91 del 2017
16-06-2021 -2- somma di spettanza in applicazione del dettato dell'ad 16 octies del d.l. nr 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla I.
legge nr 123 del 2017

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018
2.3 Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv.
Cass. n. 9785 del 2018
Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017
Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31528-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DI MARTINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA PELLICCIONI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1939/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1 Giovanni Di Martino, quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, avanzava istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 9 della legge nr. 289 del 2002, del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.

2. La Commissione Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore predetto contribuente dell'importo di € 10.805,93, oltre interessi come per legge; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate , con sentenza nr. 2192/13/2018 del 23/5/2018, passata in giudicato. 3.In mancanza di adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art 70, comma 7, d.lvo nr 546 del 1992 , per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra individuata chiedendo di ordinarsi all'Agenzia delle Entrate il pagamento dell'importo di € 9.467,95, oltre interessi dalla domanda al rimborso avuto riguardo al versamento da parte dell'Agenzia della somma di € 1.337,98, la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente sostenendo l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio finanziario di pagare al contribuente la somma del 50 per cento della Ric. 2019 n. 31528 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- somma di spettanza in applicazione del dettato dell'ad 16 octies del d.l. nr 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla I. nr 123 del 2017.

4. Per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore , ai sensi del novellato art. 380 bis cpc, risulta regolarmente costituito il contraddittorio .11 contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1 Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, corqmodificato pertrail. dall'ad 16 octies del d.l. nr 91 del 2017, convertito , con modificazioni, dalla legge nr 123 del 2017, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.

2. Il motivo è fondato per quanto di ragione. 2.1 L'art 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 2017, prevede, per la parte qui di interesse, che "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi".

Sulla base di tale norma Rie. 2019 n. 31528 sez. MT - ud. 16-06-2021 -3- il provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017 , prot. n. 195405 ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa , disponendo che i rimborsi delle ecc.; rt istanze presentate entro nymarzo 2010 e liquidate secondo l'ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 E' indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie. 2.3 Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso.

In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017). Ríc. 2019 n. 31528 sez. MT - ud. 16-06-2021 -4- 2.4 Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso.

Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza. 2.5 Il giudice dell'ottemperanza ha fatto malgoverno dei principi enunciati, demandando al commissario ad acta di adottare i provvedimenti esecutivi del giudicato tributario mediante il pagamento da parte dell'Amministrazione della residua somma di € 9.467,95 senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'ad 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 2017, nella determinazione del quantum debeatur, adottando, all'esito, i provvedimenti consequenziali. 2.6 II ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla competente Commissione Tributaria della Regione Sicilia per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 16 giug