Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29785/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares cessation of dispute due to settlement and tax act annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29785/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cessation of the dispute following the taxpayer's withdrawal of the lawsuit due to a settlement. The underlying tax assessment had been annulled by the municipality, rendering the legal interest for the cassation appeal moot. Consequently, the court dismissed the procedural request without ruling on the merits of the tax liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; The cessation of the subject matter of the dispute occurs when substantive facts, such as the annulment of the contested tax act, eliminate the legal interest in the ongoing litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of dispute taxation proceedings settlement agreement annulment of tax act cassation appeal dismissal legal interest moot contributo unificato ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5351
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente Reo. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36863/2019 R.G., proposto DA Rocco Carmela, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucrezia Rispoli, con studio in Fisciano (SA), ove elettivamente c (:£1 domiciliata (indìrizzo p.e.c.: avviucreziarispoli@pec.ordineforense.salemo.it, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Mercato San Severino (SA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 22 luglio 2019 n. 6343/04/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata del 24 febbraio 2021 e, a seguito di riconvocazione, del 14 settembre 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo, RILEVATO CHE: Rocco Carmela ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 22 luglio 2019 n. 6343/04/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IMU relativa all'anno 2015, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Mercato San Severino (SA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 24 novembre 2017 n. 5258/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il ricorso originario della contribuente avverso l'atto impositivo fosse stato notificato all'ente impositore oltre la scadenza del termine di legge. Il Comune di Mercato San Severino (SA) è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie. Adducendo la pendenza di trattative per una definizione transattiva, la ricorrente ha chiesto il differimento dell'adunanza camerale. Nelle more della pubblicazione della decisione, la ricorrente ha depositato "rinuncia al giudizio" per sopravvenuta transazione della controversia. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per aver erroneamente valutato la tardività del ricorso originario della contribuente sulla base della data riportata nella copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, senza tener conto della carenza di data sul plico contente l'atto impositivo.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunciarsi sulle eccezioni proposte in ordine all'atto impositivo. RITENUTO CHE:

1. Nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, con la conseguenza che non può desumersi dall'avvenuta definizione, in altro processo e con forza di giudicato, di una pretesa impositiva il venir meno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo che consegua da distinti presupposti (Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5351).

2. Nella specie, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare "all'azione e agli atti del giudizio" nel contesto di un accordo transattivo con l'intimato, con il quale si è dato atto dell'annullamento in autotutela dell'atto di accertamento. Per cui, si può senz'altro dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546.3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, anche alla luce delle pattuizioni convenute nell'accordo transattivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nelle adunanze camerali effettuate da remoto il 24 febbraio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 14