Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove appeal was timely filed against a non-notified judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the appeal was filed within the six-month limit required for non-notified judgments. The appellant argued that a clerical error in the first-instance judgment's dates caused the delay, but did not submit the original judgment to verify the discrepancy. The court ruled that the appeal deadline runs from the official deposit date, not the hearing date, and the burden of proving the appeal's timeliness lies with the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, 51 d.lgs. 546/92; Art. 327 c.p.c.: The appeal period for non-notified judgments commences from the official deposit date, and the appellant bears the burden of proving the appeal was timely filed.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25941-2019 proposto da: CIATTI FERNANDO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati SAVERIO SIMONELLI, EMANUELA CAPPELLACCI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, REGIONE LAZIO, CAMERA COMMERCIO di VITERBO; - intimati- avverso la sentenza n. 227/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 25941 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Rg 25941/2019 Ciatti Fernando c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Fernando Ciatti ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per tributi erariali anno 1994 ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello del contribuente, ex art. 38 e 51 d.lgs. 546/92, norme che, richiamando l'art. 327 cpc, prescrivono per l'appello avverso sentenze non notificate, il termine di sei mesi dalla pubblicazione.
L'Agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che: col primo motivo si deduce illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., errores in procedendo, in quanto "i Giudici della CTR di Roma sez. 5 avrebbero potuto, anziché dichiarare l'inammissibilità, tra l'altro nemmeno eccepita dagli enti resistenti, rimettere nei termini l'appellante". Si rileva che l'errore in cui era incorso il contribuente era stato determinato dall'apposizione di due date nella sentenza di primo grado (una attestante il deposito e una la pubblicazione), laddove le due date avrebbero dovuto essere coincidenti; peraltro "il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto riscontrare una lesione del diritto di difesa e quale correttivo avrebbe dovuto ricorrere all'istituto della rimessione in termini".
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non riporta, come suo preciso onere per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la sentenza di primo grado al fine di consentire la verifica della pretesa apposizione sulla stessa di una doppia data, che, come eccepito dalla controricorrente è riferibile alla data di udienza (21.11.2016) e alla data di pubblicazione (12.12.2016), quest'ultima soltanto rilevante ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'appello (spedito tardivamente il 14.6.2017, oltre il termine ultimo del 12.6.2017).
Le sezioni unite n. 18569/2016, hanno sul tema statuito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'Inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Pertanto il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo (Cass.n. 18586 del 13/07/2018).
Peraltro, ove anche risultasse la scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse date, l'onere della prova del fatto processuale rappresentato dalla tempestività della proposizione dell'appello o del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto della tardività dell'appello incombe sulla parte che proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza dì appello, denunciando rispettivamente la tempestività dell'appello o la formazione del giudicato (Cass. n. 20447 del 02/08/2018).
Onere nella fattispecie non adempiuto. Non può trovare spazio nemmeno la ulteriore doglianza del ricorrente, quanto alla rimessione in termini, mancando la dimostrazione dì non aver potuto proporre nei termini l'appello per cause a lui non imputabili, non potendosi queste rinvenire nella errata percezione della data di pubblicazione (coincidente col deposito e non con la data di udienza) della sentenza. Il ricorso pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma,