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Ordinanza — n. 29782/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice, ruling non-impugned pre-notice does not bar later challenge to tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29782/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Guido Verdi's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a tax notice and mortgage registration. Verdi argued that failing to challenge the initial pre-notice prevented him from contesting the subsequent tax assessment, citing specific statutory provisions. The court rejected this view, establishing that the lack of a prior challenge to the pre-notice does not preclude the taxpayer from later impugning the tax claim itself.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.lgs. 546/1992; Art. 77 comma 2 bis DPR 602/1973: The non-impugnation of a pre-notice of mortgage registration does not preclude the taxpayer's right to challenge the subsequent tax assessment or the tax claim itself.

Parole chiave

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tax appeal admissibility mortgage registration notice pre-notice challenge tax assessment impugnation DPR 602/1973 DLgs 546/1992 taxpayer rights opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. 546/1992
77 comma 2 bis dpr 602/1973 e art. 19 d.lgs.
Art. 77 comma 2 bis DPR 602/1973
Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione di legge art. 77 comma 2 bis dpr 602/1973 e art.
art. 370 c.p
L'Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c..
art. 19 d.lgs. 546/92
77 comma 2 bis dpr 602/1973 e art. 19 d.lgs. 546/92 sulla ammissibilità dell'impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria in assenza della impugnazione dell'antecedente atto di preventiva comunicazione dell'iscrizione stessa.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26129 del 02/11/2017
546 del 1992, ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (Cass. n. 26129 del 02/11/2017).
Sez. 5 - Ordinanza n. 1230 del 21/01/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22544-2020 proposto da: VERDI GUIDO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO ROVETTO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente- avverso la sentenza n. 5147/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONAI E DELLA LOMBARDIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 22544 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Rg 22544/2020 Verdi Guido c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Giudo Verdi ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia nell'ambito di attività di riscossione di tributi, sanzioni e interessi di cui a cartella di pagamento per Irpef e avviso di iscrizione ipotecaria, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTR, preso atto della regolare notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, non impugnata dal contribuente, ha ritenuto esaurito il potere di impugnazione, preso atto della necessità della notifica della comunicazione preventiva, nella fattispecie effettuata.

L'Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c.. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione di legge art. 77 comma 2 bis dpr 602/1973 e art. 19 d.lgs. 546/92 sulla ammissibilità dell'impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria in assenza della impugnazione dell'antecedente atto di preventiva comunicazione dell'iscrizione stessa. Il motivo è fondato. Questa Corte ha statuito che l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (Cass. n. 26129 del 02/11/2017).

È stato altresì deciso che la natura tassativa dell'elencazione egli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1230 del 21/01/2020).

La sentenza impugnata non si è adeguata agli indicati principi per cui va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giu