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Ordinanza — n. 29781/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses nullity claim for inconsistent reasoning, allowing appeal against tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29781/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court accepted the main appeal by the tax agency and the incidental nullity claim by the taxpayer, ordering the cassation of the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer argued the judgment was null due to a contradiction between its reasoning and its operative part, while the agency contested the sufficiency of the submitted documentation. The court ruled that the apparent inconsistency stemmed from a material error rather than a substantive flaw, yet found the reasoning genuinely equivocal regarding the essential content of the decision, thus invalidating the judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 2; Art. 395 c.p.c., n. 4: A contradiction between reasoning and operative part justifying nullity must impact the decision's overall comprehensibility; mere material errors or clerical slips do not constitute grounds for nullity, but genuine equivocation regarding the essential content does.

Parole chiave

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contradiction reasoning operative part nullity judgment material error tax appeal cassation equivocal decision content remittal regional commission tassazione dell'IVA decisione di tassazione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 2
Art. 395 c.p.c., n. 4
360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n.
Art. 371 cod. proc. civ.
art. 371 cod. proc. civ
art. 360 c.p
art. 395 c.p
360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10309 del 28/05/2004
civ., come nella fattispecie, nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi (cass. n. 10309 del 28/05/2004; n.
Cass. n. 13849/20
Cass. n. 17392/04
Cass. n. 10129/99
Cass. n. 16488 del 2006
I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce, anche recenti, tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n.
Cass. n. 22433 del 2017
Cass. n. 5939 del 2018
Cass. n. 26074 del 17/10/2018
anche (Cass. n. 26074 del 17/10/2018; n.
Cass. n. 12846 del 14/05/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15799-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ROTONDO TERESA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MONICA MENNELLA; - controricorrente- contro ROTONDO TERESA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MONICA MENNELLA; - ricorrente successivo - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorren te successivo - avverso la sentenza n. 6949/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SEZ.

DISTACCATA di LATINA, depositata 1113/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 15799 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- rg 15799/2020 Agenzia delle entrate c/ Rotondo Teresa Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate con ricorso del 15 giugno 2020 impugna per cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Teresa Rotondo di avviso di accertamento per Irpef, Iva, Irap anno 2011, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

La CTR, ritenendo mancante l'autorizzazione del Direttore regionale dell'Ader Lazio e, nel merito, insufficiente la documentazione allegata dalla contribuente, inidonea a superare la presunzione dell'Ufficio in relazione agli accertamenti bancari, ha riformato la decisione di primo grado, disponendo poi nel dispositivo il rigetto dell'appello dell'Ufficio, con condanna alle spese. Con successivo ricorso del 5 maggio 2021 avverso la medesima sentenza Teresa Rotondo chiede la dichiarazione di nullità della sentenza, anche con riferimento alla condanna alle spese, e deposita successiva memoria.

Considerato che: va preliminarmente riqualificato il ricorso di Teresa Rotondo quale ricorso incidentale, in quanto, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso; in ogni caso, non essendo quest'ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 cod. proc. civ., come nella fattispecie, nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi (cass. n. 10309 del 28/05/2004; n. 13849/20).

I ricorsi vanno conclusivamente riuniti.

1. Ciò premesso vanno esaminati l'unico motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, col quale si deduce nullità della sentenza per violazione artt. 132 e 156 c.p.c. ex art. 360 n. 4 cpc, per contrasto fra motivazione e dispositivo; e il primo motivo del ricorso di Teresa Rotondo, col quale si deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per evidente discrasia fra motivazione e dispositivo 2. I motivi sono fondati. 2.1.Va premesso che costituisce principio consolidato quello secondo cui "il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza sì deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu ocull, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. 17392/04 e 10129/99). 2.2.

I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce, anche recenti, tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017 e n. 5939 del 2018, n. 26074 del 17/10/2018 (v. anche (Cass. n. 26074 del 17/10/2018; n. 12846 del 14/05/2019). 2.3.Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, rileva il Collegio che nel caso di specie la lettura della motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, che appare equivoco, posto che la CTR in motivazione afferma che «un conto dedicato certamente era sufficiente a vincere la presunzione legale che sorregge l'accertamento », per poi affermare che «in conclusione la documentazione allegata non è sufficiente a superare la presunzione dell'Ufficio... pertanto la decisione del giudice di primo grado deve essere riformata», decidendo infine per il rigetto dell'appello dell'Ufficio. 2.4.Non è pertanto chiara l'adesione da parte dei giudici di appello alle critiche esposte dall'Ufficio alla statuizione al medesimo sfavorevole, né il percorso motivazionale segue una logica coerente e comprensibile.

3. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate e il primo motivo del ricorso di Teresa Rotondo vanno conseguentemente accolti; il secondo motivo del ricorso della contribuente, col quale si deduce violazione di legge per non avere la CTR adeguatamente valutato le prove offerte dalla parte e il terzo motivo col quale si deduce violazione di legge, ex art.91 c.p.c., sulla condanna alle spese del giudizio vanno dichiarati assorbiti, poiché potranno essere riproposti nel giudizio di rinvio. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR del Lazio, che rivaluterà la vicenda processuale e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di