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Ordinanza — n. 29780/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed for lack of self-sufficiency due to failure to reproduce notification records proving successor status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29780/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to meet the principle of self-sufficiency. The agency argued that a tax notice was validly served to the managing partner as the legal successor of an extinct company, but the lower court found the notice invalid due to lack of service on former partners. The court ruled that the appeal was insufficient because it did not reproduce the specific notification record required to substantiate the claim that the partner was the proper recipient.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; The cassation appeal must be self-sufficient and cannot rely on external documents; failure to reproduce the notification record renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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principle of self-sufficiency tax appeal inadmissibility notification record reproduction legal successor status Cassation procedure rules assoggettamento all'IVA liquidazione aziendale a fini fiscali elenco dei contribuenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
38658/2019 Agenzia delle entrate c/ Giusto Giuseppe +1 Rilevato che: All'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, in data 24.6.2013 veniva notificata cartella di pagamento, relativa ad IVA per l'anno 2009, a Giuseppe Giusto, già socio accomandatario e liquidatore della Edilferro s.a.s.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14784 del 2015
Cass., S.U., n. 6070 del 2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38658-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro GIUSTO FRANCESCO ,RISCOSSIONE SICILIA SPA ; - intimati- avverso la sentenza n. 3360/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 38658 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- R. G. 38658/2019 Agenzia delle entrate c/ Giusto Giuseppe +1 Rilevato che: All'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, in data 24.6.2013 veniva notificata cartella di pagamento, relativa ad IVA per l'anno 2009, a Giuseppe Giusto, già socio accomandatario e liquidatore della Edilferro s.a.s. di Giusto Giuseppe & C., società cancellata dal Registro delle Imprese il 6.7.2012. Il ricorso proposto da Giuseppe Giusto veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Enna, sul rilevo che la cartella di pagamento era stata emessa nei confronti di soggetto non più esistente.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione di primo grado, con sentenza n. 3360/7/2019 dep. 27.5.2019. Osservava che la cartella di pagamento era stata notificata alla «Edilferro s.a.s. di Giusto Giuseppe & C. in liquidazione» quando la società era stata già cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta; la notifica era avvenuta «a mani di Giusto Giuseppe identificato in seno alla relata di notifica quale amministratore unico presso l'ultima sede della società sita in c/da Cirata, senza alcuna notifica effettuata nei confronti degli ex soci, ragion per cui la cartella è da ritenersi nulla».

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, chiedendo preliminarmente la riunione con altro ricorso pendente rg 14305/2019, connesso oggettivamente e soggettivamente. Giuseppe Giusto e Riscossione Sicilia S.p.A. sono rimasti intimati. La ricorrente Agenzia ha depositato memoria, ritenendo pacifico che la cartella è stata notificata al socio Giusto che ha confermato nel ricorso introduttivo "di essere già socio della società Edilferro s.a.s. di Giusto Giuseppe & C. in liquidazione, quale consegnatario della cartella di pagamento oggetto della vexata questio".

Considerato che: Va premesso che non può essere accolta l'istanza di riunione avanzata dall'Agenzia, perché il ricorso connesso (r.g. 14305/19, fra Agenzia delle entrate e Giusto Giuseppe) si è concluso con sentenza n. 28537/2020 dep. il 15.12.2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Ufficio contro la sentenza della CTR n. 1061/7/2019 dep. 18.2.2019, relativa a cartella di pagamento per IVA 2009 notificata a Giuseppe Giusto. Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2312 e 2495 cod. civ..

Sostiene che la cartella di pagamento, emessa nei confronti della società in accomandita semplice cancellata dal Registro delle imprese, era stata legittimamente notificata a mani di Giuseppe Giusto, già socio accomandatario e liquidatore della società, e quindi successore ex lege della società estinta. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (Cass. n. 14784 del 2015).

L'Agenzia delle entrate sostiene che la cartella di pagamento è stata notificata a Giuseppe Giusto, già socio accomandatario e liquidatore della società, di modo che, in ragione del fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, il socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, è subentrato dal lato passivo nel rapporto d'imposta (Cass., S.U., n. 6070 del 2013). La cartella impugnata sarebbe stata quindi notificata al socio accomandatario nella qualità di successore della società estinta, e non alla società, soggetto non più esistente.

Nella sentenza impugnata si legge, invece, che la cartella era stata notificata «a mani di Giusto Giuseppe identificato in seno alla relata di notifica quale amministratore unico presso l'ultima sede della società sita in c/da Cirata, senza alcuna notifica effettuata nei confronti degli ex soci». Ebbene, l'Agenzia delle entrate, per contestare la statuizione della CTR, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza, riprodurre o allegare la relata di notifica dell'atto impugnato, posto che il motivo di ricorso si fondava, per l'appunto, sulla asserita notifica della cartella di pagamento effettuata non alla società, ormai estinta, bensì al socio accomandatario quale successore dell'ente estinto.

Non avendo la ricorrente provveduto a tale adempimento, contenendo il ricorso solo la copia della cartella di pagamento oggetto d'impugnazione indirizzata a Edilferro sas, estinta e non già al socio accomandatario quale suo successore, senza la copia della relata di notifica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si dà atto della conforme decisione del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso il medesimo contribuente con decisione n. 28537/2020; né i rilievi difensivi svolti anche nella memoria sono idonei a superare le superiori argomentazioni.

Stante l'assenza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 22