Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper notification of the counterclaim to the wrong defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the counterclaim was notified to the Ministry of Economy and Finance instead of the competent tax agency. The appellant challenged a tax assessment decision, but the appellate judgment was rendered solely against the Revenue Agency, excluding the Ministry from the second instance. The court ruled that notifying the counterclaim to the non-competent party after the deadline rendered the notification ineffective, thereby violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; In tax litigation where the appeal was against the Revenue Agency post-2001, notification of the counterclaim to the Ministry of Economy and Finance is ineffective, rendering the appeal inadmissible if the deadline has passed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21503/2019 R.G. proposto da: ALTAVILLA Mariano, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Valeria IARIA, presso il cui studio legale sito in Reggio Calabria, alla via Vecchia Condera, n. 48, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4612/05/2018 della Commissione Tributaria Regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA, depositata in data 28/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA, IRPEF ed IRAP relativamente all'anno d'imposta 2008 nei confronti di Mariano Altavilla che contestava l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, il mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale e l'erronea rideterminazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate rilevando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
2. Avverso tale statuizione il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, nei confronti del «Ministero delle Finanze». Replicano con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:
1. La ricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria in epigrafe indicata propone ricorso per cassazione nei confronti del solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero di soggetto privo di legittimazione sostanziale e processuale.
2. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in epoca successiva al 10 gennaio 2001, con la conseguente estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituito in primo grado, la notifica del ricorso in cassazione effettuata al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze è da considerarsi inesistente. L'eventuale costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, soggetto avente effettiva legittimazione, ha efficacia sanante ma soltanto "ex nunc", e pertanto l'inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso, ove questa sia avvenuta oltre il termine previsto per l'impugnazione» (Cass.n. 26321 del 2010; v. anche Cass., Sez.
U., n. 3116 del 2006; Cass. n. 29183 del 2017), come nel caso di specie in cui il termine semestrale di impugnazione della sentenza d'appello, decorrente dal 28/12/2018, data di deposito della stessa, scadeva in data 28/06/2019, mentre il controricorso risulta notificato a mezzo PEC in data 31/10/2019.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.