Ordinanza — n. 29664/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 19398-2020 proposto da: LOCONTE TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2031/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA /h( Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso disponendo altresì «nulla sulle spese in assenza di costituzione delle parti intimate»; la Commissione Tributaria Regionale, su appello della parte contribuente, accoglieva tale appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così statuiva:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29664/2021 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate nonché dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui ha operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi del doppio grado di giudizio e non già distinta per fasi e nella parte in cui ha operato, comunque, una liquidazione, nel suo importo Ric. 2020 n. 19398 sez.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19398-2020 proposto da: LOCONTE TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2031/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA /h( Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso disponendo altresì «nulla sulle spese in assenza di costituzione delle parti intimate»; la Commissione Tributaria Regionale, su appello della parte contribuente, accoglieva tale appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così statuiva:
«condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, quantificate in complessivi euro 1.500, oltre oneri di legge, se dovuti» affermando che la soccombenza comporta la refusione delle spese di giudizio in favore della parte risultante vincitrice e che, per ottenere tale risultato, ha dovuto sobbarcarsi un notevole onere economico mentre nessun rilievo assume la mancata costituzione in giudizio della controparte, in quanto trattasi di circostanza riferibile ad una libera scelta di chi l'effettua; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate nonché dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui ha operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi del doppio grado di giudizio e non già distinta per fasi e nella parte in cui ha operato, comunque, una liquidazione, nel suo importo Ric. 2020 n. 19398 sez.
MT - ud. 23-06-2021 -2- riv complessivo, in misura evidentemente inferiore ai parametri medi e minimi. Il motivo di ricorso è fondato in quanto è erronea una liquidazione - come quella effettuata nella sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per le due fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe;
Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari).
Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Ric. 2020 n. 19398 sez. MT - ud. 23-06-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 23 giugno 2021. Il Presidentè DEPOSITATO IN CANCELLERIA auro Moc oggi,____12