Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding omitted fact examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of sufficient specificity in the grounds for review. The appellants challenged the lower court's dismissal of their appeal without providing detailed arguments on omitted facts or specific legal violations. The court ruled that the complaints were vague and generic, failing to meet the strict requirements for alleging an omitted examination of a decisive historical fact under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 54 of D.L. 22/06/2012 n. 83: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specify the exact facts, the textual basis for their existence, the manner and timing of their discussion, and their decisive character.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente Rep. ORDINANZA j-voq, ee't sul ricorso iscritto al n. 50/2020 R.G., proposto DA Buonocore Catello, Buonocore Michele e Buonocore Aniello, in proprio, nonché in qualità di soci ed amministratori "di fatto" della "Fratelli Buonocore S.r.l.", con sede in Quarto (NA), rappresentati e difesi dall'Avv. Alarindo Cesareo, con studio in Arsenio (SA), ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c.: avvalarindocesareo@cnfpec.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 15 maggio 2019 n. 4184/16/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Buonocore Catello, Buonocore Michele e Buonocore Aniello, in proprio, nonché in qualità di soci ed amministratori "di fatto" della "Fratelli Buonocore S.r.l.", hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 15 maggio 2019 n. 4184/16/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2012, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dai medesimi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 24 aprile 2018 n. 4268/12/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l'absolutio ab instantia sul presupposto della mancata formulazione di specifici motivi di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, i ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver omesso ogni valutazione dei motivi di appello.2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per aver omesso ogni motivazione in ordine al rigetto dell'appello. RITENUTO CHE:
1. Entrambi i motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono inammissibili per carenza di autosufficienza. 1.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (tra le tante:
Cass., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781; Cass., Sez. 6^-5, 4 marzo 2013, n. 5344; Cass., Sez. 5", 12 settembre 2019, n. 22766; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13113; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2020, n. 15594; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22361; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8718). 1.2 Nella specie, i ricorrenti hanno omesso di trascrivere in ricorso i passi dell'atto di appello contenenti i singoli motivi di impugnazione della sentenza di prime cure al fine di consentire il controllo sulla sua ammissibilità.Né l'autosufficienza può essere soddisfatta - come pure i ricorrenti hanno dedotto in memoria - dall'analitica e precisa indicazione dei capi censurati della sentenza impugnata. 1.3 Inoltre, con specifico riguardo al secondo motivo, si osserva che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le altre:
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764). Peraltro, si deve trattare di un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche di un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass., Sez. 1^, 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., Sez. 6^, 4 ottobre 2017, n. 23238; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415).
In concreto, il ricorso si risolve in una contestazione vaga e generica della motivazione della sentenza impugnata, senza alcuna formulazione di pertinenti censure con riguardo alla ricostruzione dei fatti controversi.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 10.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto