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Ordinanza — n. 29605/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to failure to deposit the petition within the statutory time limit under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29605/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to deposit the petition at the registry within the time limits prescribed by law. Although the petitioner had notified the appeal, the lack of formal deposit rendered the proceedings impossible to continue. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The failure to deposit the appeal within the statutory time limits renders the appeal inadmissible, regardless of prior notification.

Parole chiave

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improcedibility failure to deposit statutory time limits civil procedure code inadmissible appeal esame di cassazione ritiro della domanda di revisione ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che : parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; ciò comporta, ex art.
art. 369 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che : parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; ciò comporta, ex art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32549-2020 proposto da: MONTAGNER SANDRO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1404/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 32549 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Rg 32549/2020 FATTI DI CAUSA Rilevato che: La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso di di Sandro Montagner nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate rigettando quello proposta dal contribuente. La parte contribuente proponeva ricorso notificato in data 21.9.2020 ma non lo depositava mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che : parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso .

Le spese vanno compensate in considerazione del rilievo officioso dell'improcedibilità del ricorso. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso ; compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Roma 16.6.2021 Il Presidente ( dott Ant nra ksposito) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 Ori 2