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Ordinanza — n. 29572/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax sanctions imposed on a natural person for a fictitious company. The court rejects the exemption for artificial entities. The court upholds sanctions against the individual who created the shell company for tax fraud. The court confirms that administrative sanctions target the physical author of the offense. The court applies the general rule over the specific exemption for artificial companies. The court finds the lower court's reasoning consistent with established case law. The court orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29572/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Claudio Veronese's appeal against a Regional Tax Commission decision imposing tax sanctions on him as a co-obligated party for a fictitious company. Veronese argued that administrative sanctions should only target the legal entity, citing an exemption for artificial companies, while the Tax Agency contended the company was a mere fiction created solely for tax fraud to benefit Veronese personally. The court rejected the exemption because the company was artificially constituted to shield the individual from liability, thereby restoring the general rule that sanctions must target the physical author of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.l. 269/2003; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In cases of artificially constituted companies created solely for tax fraud to benefit the individual, the exemption for legal entities does not apply, and administrative sanctions must be imposed on the physical author of the offense.

Parole chiave

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artificial company tax fraud administrative sanctions fictitious entity co-obligated party tax liability shell company servizi finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.l. 269/2003
Services industries s.r.I., per cui non è tenuto a rispondere delle sanzioni, in quanto ai sensi dell'art. 7 dl.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
37 comma 3 dpr 600/1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo il Veronese estraneo alle vicende societarie della De.Ma.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 10975/2019
269/2003 - che pone a carico esclusivo della persona giuridica la responsabilità per le sanzioni - e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. 10975/2019).
Cass. 25727/2020
2.2.È stato altresì statuito che in ipotesi di costituzione ai fini illeciti della società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate «nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate" (Cass. 25727/2020).
Cass. n. 5924 del 8/3/2017
Cass. n. 19716 del 28/8/2013
5924 del 8/3/2017, che richiama Cass. n. 19716 del 28/8/2013), e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass.
Cass. n. 12334/2019
19716 del 28/8/2013), e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. n. 12334/2019;
Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017
Cass. n. 9448/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32361-2019 proposto da: VERONESE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA, 670, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO SANTI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 229/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 29/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 32361 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- 32361/2019 Veronese Claudio c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Claudio Veronese ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione di provvedimento di irrogazione sanzioni anno 2009, derivante avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva anno 2009 emesso nei confronti della società DE.MA . Services industries s.r.l. a seguito di verifica fiscale, quale coobbligato per le sanzioni tributarie, ne ha respinto l'appello, confermando la decisione di primo grado.

La CTR, respinti i motivi di appello sulla pretesa illegittimità formale dell'avviso impugnato, ha ritenuto che il Veronese fosse il dominus dell'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e che la società fosse una mera finzione, artificiosamente creata dal Veronese al solo scopo di porre in essere violazioni a suo esclusivo vantaggio, con conseguente inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 7 dl. 269/2003, invocata dal contribuente. Conclude che "qui siamo di fronte a una società fittizia, De.Ma. s.r.I., società interposta (in sostanza cartiera) e pertanto è corretto che la sanzione sia applicata in testa al beneficiario della frode e non alla società stessa".

L'Agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 37 comma 3 dpr 600/1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo il Veronese estraneo alle vicende societarie della De.Ma. Services industries s.r.I., per cui non è tenuto a rispondere delle sanzioni, in quanto ai sensi dell'art. 7 dl. 269/2003, conv. in I. 326/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Deduce illegittimità della pretesa per Ires e sanzioni Ires.

2. Il motivo è infondato. 2.1.Quanto alla riferibilità delle sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, la giurisprudenza ha precisato che tale principio non può ritenersi operante nell'ipotesi di società artificiosamente costituita, proprio allo scopo di creare uno schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi dal rappresentante o amministratore della società che abbia agito per proprio personale vantaggio. In tal caso viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 dl. 269/2003 - che pone a carico esclusivo della persona giuridica la responsabilità per le sanzioni - e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. 10975/2019). 2.2.È stato altresì statuito che in ipotesi di costituzione ai fini illeciti della società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate «nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate" (Cass. 25727/2020).

In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, al contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto in questo caso l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente, in quanto detta norma intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima» (così, in motivazione, Cass. n. 5924 del 8/3/2017, che richiama Cass. n. 19716 del 28/8/2013), e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. n. 12334/2019;

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017, Cass. n. 19716 del 2013, in motivazione; conf. Cass. n. 5924 del 2017; 10975/2019; 9448/2020). Nella fattispecie la CTR ha accertato, con congrua motivazione, la responsabilità per le sanzioni della DE.MA. s.r.l. a carico del Veronese in quanto ricollegata ad una artificiosa costituzione della società e al perseguimento di un interesse proprio, con ciò adeguandosi ai superiori principi. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1- quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in C 1.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 15 gi