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Ordinanza — n. 29565/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the main argument on municipal non-performance was not raised.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29565/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Marcianise inadmissible. The Regional Tax Commission had annulled part of a waste tax notice because the municipality failed to organize waste collection services, making the company liable for the entire area. The municipality argued that the tax should be reduced due to lack of proof regarding waste types, but the court ruled this point was secondary to the primary issue of municipal non-performance, which the municipality failed to challenge.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 642 e 649 d.lgs. n. 147/2013; Art. 2697 c.c.: The court's reasoning on the municipality's failure to provide waste collection services absorbs the taxpayer's burden of proof regarding waste classification, rendering unraised arguments inadmissible.

Parole chiave

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waste tax liability municipal non-performance burden of proof inadmissible appeal absorbing ratio decidendi contenzioso tributario ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 642 e 649 d.lgs. n. 147/2013
115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art.
Art. 2697 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater
Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731
Cass., Sez. 6^, 5 settembre 2016, n. 17622
Cass., Sez. 6^, 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2016, n. 267'25
17622; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2016, n. 267'25; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5", 22 settembre 2017, n. 22130
267'25; Cass., Sez. 5", 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979
Cass.n.8088/2020
Cass.n.31746/2018
per due casi simili Cass.n.31746/2018 e Cass.n.31744/2018-.
Cass.n.31744/2018
per due casi simili Cass.n.31746/2018 e Cass.n.31744/2018-.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12274-2019 proposto da: COMUNE di MARCIANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, 61 presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DE FEUDIS che le rappresenta e difende; - ricorrente - contro ICIMENDU E SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato I,UCIO MODESTO MARIA ROSSI; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CASERTA 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 8493/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società ICIMENDUE srl e disatteso l'appello proposto dal comune di Marcianise, annullò l'avviso di pagamento relativo a TARI per l'anno 2015 per la superficie destinata a deposito, confermando la debenza del tributo per le superfici adibite ad uffici della società. Secondo la CTR essendo incontroverso che la società produceva rifiuti speciali e che aveva attivato la raccolta con ditta privata- producendo fatture di pagamento- la mancata attivazione del servizio di raccolta da parte del comune di Marcianise, a prescindere dalla prevalenza della natura di rifiuti speciali (pericolosi o non pericolosi) rendeva evidente che la società avesse svolto direttamente l'attività di raccolta dei rifiuti speciali pericolosi e in sostituzione del comune inadempiente per i rifiuti speciali non pericolosi.

Il Comune di Marcianise ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un'unica complessa censura. Ric. 2019 n. 12274 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- La società intimata si è costituita con controricorso, mentre l'Agenzia delle entrate non si è costituita. Il ricorrente deduce la violazione dell'art.1 , commi 642 e 649 d.lgs.n.147/2013 e dell'art.2697 c.c., avendo la CTR erroneamente considerato che le aree destinate a deposito e quelle destinate all'attività industriale erano escluse dalla tassazione senza che la contribuente avesse provato l'entità e l'esatta tipologia dei rifiuti prodotti.

Lamenta altresì l'omesso esame della circostanza che la Tari era dovuta sull'intera superficie perché la società non aveva provato la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti come sarebbe invece stato suo onere. Le censure sono inammissibili. Premesso che questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, con riferimento ai tributi TARSI, TARI E TARES, che il mancato allestimento del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali incide sulla debenza del tributo da parte del contribuente, determinandone quanto meno una riduzione- Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731;

Cass., Sez. 6^, 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2016, n. 267'25; Cass., Sez. 5", 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979, Cass.n.8088/2020)- è assorbente il rilievo che secondo la commissione tributaria regionale il Comune non ha mai attivato ed organizzato un servizio di prelevamento per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da ciò avendo il giudice tributario dedotto l'illegittimità della pretesa, a prescindere dall'individuazione della natura del rifiuto speciale- se pericoloso e non pericoloso( e dunque assimilabile a quelli urbani).

Ric. 2019 n. 12274 sez. MT - ud. 15-06-2021 -3- Orbene, tale ratio decidendi non è stata per nulla impugnata dal ricorrente, per modo che le censure sono inammissibili, Invece essendosi la parte ricorrente concentrata sul tema dell'onere della prova in ordine alla natura del rifiuto ed alla individuazione dei locali ove erano prodotti i rifiuti, senza tuttavia aggredire la ratio connessa all'inadempimento del comune rispetto al servizio che, nella prospettiva del giudice tributario, aveva natura assorbente- v. per due casi simili Cass.n.31746/2018 e Cass.n.31744/2018-.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente ICIMENDUE SRL in euro 2.5()O,Doper compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso il 15.6.2021 in Roma. Il liresidente DEPOSITATO