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Ordinanza — n. 29552/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29552/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29552/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2763-2021 proposto da: MOSCATO GERLANDO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente - ft/V contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7817/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata 30/12/2019 di PALERMO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 360 c.p, art. 369 c.p, art. 156 c.p; Ordinanza — n. 29552/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 25453/2017). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Parole chiave

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deposito tardivo inoltro della dichiarazione fiscale documenti mancanti diritto al deposito tassa di bollo non pagata tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
art. 369 c.p
In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2763-2021 proposto da: MOSCATO GERLANDO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente - ft/V contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7817/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata 30/12/2019 di PALERMO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZi.‘ LA TORRE. Ric. 2021 n. 02763 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- rg. 2763/2021 Moscato Gerlando c/Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, Moscato Gerlando ha proposto ricorso per cassazione - in data 04.10.2020- avverso la sentenza della CTR della Sicilia- resa in data 30.12.2019- ma ne ha omesso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima. Considerato che: È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.

Cass. n. 25453/2017). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e compensa le spese. Roma, 15 giugno 2021 Il Presi ente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott. Qr Jj! • Z2_Pi0)202-1 IL CANCELLIERE SPERTO Mau