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Ordinanza — n. 29551/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax claim prescription due to proven receipt notice of tax bill under civil code presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29551/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Commission's decision that had declared the tax claim time-barred due to alleged lack of proper notification. The taxpayer argued the tax authority failed to prove service of the tax bill, while the authority presented a receipt confirmation of delivery. The court ruled that the receipt alone suffices to prove valid notification under civil law presumptions, thereby invalidating the prescription finding and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 1 DPR 602/1973; Art. 1335 c.c.: The receipt of the tax bill constitutes sufficient proof of notification, creating a presumption of knowledge that can only be rebutted by demonstrating the taxpayer was without fault in failing to receive it.

Parole chiave

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tax prescription notification proof receipt validity civil code presumption tax collection procedure notifica delle Intese notificazione viziata rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 1 DPR 602/1973
La giurisprudenza di questa Corte ha sul tema statuito che per la notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
Art. 1335 c.c.
vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 2946 c.c
602/1973, nonché dell'art. 2946 c.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c.
art. 1335 c.c
vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33563 del 28/12/2018
Cass. n. 12071 del 13/06/2016
Cass. n. 13954 del 05/06/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34592-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Quo` (C.F.13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LA PONTINA IMPIANTI SAS; - intimata - avverso la sentenza n. 2144/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Don.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 34592 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- R.G.N. 34592/2019 Agenzia delle entrate c/ La Pontina impianti sas Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. del Lazio, n.2144/19 dep. il 9 aprile 2019, che in controversia su ricorso La Pontina impianti sas per l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione, per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e di termini e dell'autorità presso cui presentare ricorso, ma anche per la nullità dell'intimazione per mancata notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti nonché la prescrizione delle pretese ivi enucleate, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

La CTR, evidenziando che il giudice di primo grado ha legittimamente ritenuto prescritta la pretesa tributaria perché l'ADER, con la documentazione depositata agli atti, non ha provato la regolare notifica delle cartelle attenendo, la copia della relata allegata, la notifica dell'intimazione di pagamento. La Pontina impianti sas è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.26 del d.P.R. 602/1973, nonché dell'art. 2946 c.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto prescritta la pretesa tributaria perché l'ADER non aveva provato la regolare notifica della cartella attenendo, la copia della relata allegata, la notifica dell'intimazione di pagamento.

2. Il motivo è fondato e va accolto. La giurisprudenza di questa Corte ha sul tema statuito che per la notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche i in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.33563 del 28/12/2018).

Nella fattispecie in esame, risulta chiaramente che l'Agente di riscossione aveva sin dal principio prodotto l'avviso di ricevimento della cartella, da cui risulta che in data 17 giugno 2003, la cartella è stata correttamente notificata ai sensi dell'art.145 c.p.c. presso la sede legale della società contribuente e ricevuto da persona che si è dichiarata legittimata alla ricezione (Cass. n.12071 del 13/06/2016; Cass.n.13954 del 05/06/2017). Pertanto, stante la corretta notifica della cartella in data 17.06.2003, risulta che il credito portato da tale cartella non fosse prescritto.

3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Roma, 15 giugno 2021 Il Pre idente Dott. Mauro Mo ci DEPOSITATO IN CANCELLERIA