Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29547/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to appellate court ruling beyond taxpayer's specific claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29547/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing a regional tax commission decision that exceeded the taxpayer's original claims. The taxpayer had only challenged specific land sale transactions, yet the lower court annulled the entire tax assessment and ruled on unchallenged amounts. The court held that the appellate judge violated procedural limits by deciding on matters not raised by the parties, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; The appellate court cannot rule on matters beyond the parties' specific claims or alter the object of the action without violating the principle of ultra petita.

Parole chiave

Generato dall'IA
ultra petita tax appeal procedural limits tax assessment annulment Cassation Court differimento dell'imposizione contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 18, 21, 24, 57 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 111 Cost., 1, 2, 36
Art. 132, 274 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
artt. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18, 21, 24 e 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
artt. 111 Cost
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2^, 21 marzo 2019, n. 8048
Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2019, n. 27269
Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2019, n. 27269; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2020, n. 5644
27269; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2020, n. 5644; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15193
5644; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15193; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15754
15193; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15754; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 29 ottobre 2020, n. 23925
16776; Cass., Sez. Lav., 29 ottobre 2020, n. 23925; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 2020, n. 22946
23925; Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 2020, n. 22946; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 11 dicembre 2020, n. 28345
22946; Cass., Sez. Lav., 11 dicembre 2020, n. 28345; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 26 gennaio 2021, n. 1616
28345; Cass., Sez. 2^, 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2021, n. 10260
Cass, Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27560
Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2019, n. 6469
Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2019, n. 6469; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2019, n. 19967
6469; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2019, n. 19967; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5", 7 agosto 2020, n. 16839
19967; Cass., Sez. 5", 7 agosto 2020, n. 16839; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2020, n. 21615
16839; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2020, n. 21615; Cass., Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente Rep. ORDINANZA Cea. _ (<"(r- sul ricorso iscritto al n. 7212/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO rEDILTECNA S.r.l.", con sede in Termoli (CB), in persona dell'amministratore unico pro tempore; INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 9 novembre 2018 n. 716/01/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 9 novembre 2018 n. 716/01/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all'anno 2008, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'EDILTECNA S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso col n. 844/01/2015. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che il postumo versamento (mediante la traenza di assegni bancari) della somma corrispondente al prezzo pagato dall'acquirente per la vendita di un terreno non costituisse un maggior ricavo non contabilizzato ai fini fiscali, essendo stata simulata la precedente dichiarazione di avvenuto pagamento al momento della stipulazione del rogito notarile.

L'EDILTECNA S.r.l." è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, non sono state depositate memorie. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18, 21, 24 e 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver motivato il rigetto dell'appello in relazione ad una questione (il versamento del prezzo per la compravendita del terreno) non costituente motivo di impugnazione, senza esaminare la questione (le operazioni incontestate per C 31.802,60) costituente motivo di impugnazione.2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132 e 274 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso il rigetto dell'appello con motivazione inesistente o apparente. RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., Sez. 2^, 21 marzo 2019, n. 8048;

Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2019, n. 27269; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2020, n. 5644; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15193; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15754; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16776; Cass., Sez. Lav., 29 ottobre 2020, n. 23925; Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 2020, n. 22946; Cass., Sez. Lav., 11 dicembre 2020, n. 28345; Cass., Sez. 2^, 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2021, n. 10260).1.2 Nella specie, il giudice di appello aveva confermato la sentenza di prime cure, che aveva annullato in toto l'avviso di accertamento, ancorché la contribuente avesse impugnato col ricorso originario soltanto il recupero relativo alle operazioni connesse alla compravendita del terreno per C 41.066,40 (come si può evincere dalla trascrizione fattane nel ricorso per cassazione), comprendendo nella statuizione ablativa anche le operazioni non contestate dalla contribuente per C 31.802,60 (somma risultante dalla differenza tra l'importo delle operazioni ingiustificate per C 72.869,00 e l'importo delle operazioni contestate col ricorso originario per C 41.066,40).

Così facendo, però, la sentenza impugnata ha reiterato (e consolidato) il vizio di ultrapetizione in cui il giudice di prime cure era palesemente incorso con l'annullamento integrale dell'atto impositivo. Là dove, secondo l'orientamento costante di questa Corte, posto che il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio, il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria ed a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass, Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27560;

Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2019, n. 6469; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2019, n. 19967; Cass., Sez. 5", 7 agosto 2020, n. 16839; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2020, n. 21615; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22347; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3080; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2021, nn. 6972 e 6973).3. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 maggio 2021. IL PRESIDENTE Dott. Antonio Greco DEPOSITATO