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Ordinanza — n. 29529/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling defense arguments are not new exceptions under tax procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29529/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's dismissal, overturning the lower court's decision. The regional tribunal had rejected the appeal because the tax agency raised the taxpayer's residence issue in the second instance, classifying it as a new exception. The court held that merely arguing against the taxpayer's defense regarding notification location constitutes a valid defense rather than a new exception, thereby permitting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992; In tax proceedings, the prohibition on new exceptions in appeal applies only to technical exceptions, not to the administration's defensive arguments contesting facts already raised by the taxpayer.

Parole chiave

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tax appeal procedure new exceptions rule notification validity tax residency issue defense vs exception notifica del cambiamento d'indirizzo arretrati di contributi notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione dell'art.
Art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione dell'art. 57 del d.lgs.
Art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992, art. 53, di produrre nuovi documenti in appello a confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte» (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2143 del 2021
Cass. n. 14486 del 2013
Cass. n. 23578 del 2016
Cass. n. 23578 del 2016); e d'altro canto l'enunciato principio trova logica correlazione con la possibilità, riconosciuta alle parti del processo tributario dal d.lgs.
Cass. n. 32653 del 2018
53, di produrre nuovi documenti in appello a confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte» (Cass. n. 32653 del 2018).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4864-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IANNONE MIRKO; - intimato - avverso la sentenza n. 3831/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 25/06/2019; ZÌ'; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava un avviso di intimazione per IRPEF e altro per l'anno d'imposta 2006; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente relativamente alla nullità della notifica di due atti presupposti (due cartelle di pagamento) notificate presso un indirizzo diverso del comune di residenza (Itri, in provincia di Latina) del contribuente e avverso tale statuizione della sentenza proponeva appello l'Agenzia delle entrate; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto l'eccezione della residenza rilevata dal modello Unico dal 2013 al 2015 costituisce una domanda nuova e, quindi, inammissibile.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che l'Agenzia delle entrate avesse formulato una domanda nuova e non delle mere difese (trattandosi di argomentazioni difensive fondate su cartelle esattoriali già acquisite al processo in primo grado) con riguardo alla regolarità della notifica di due cartelle presupposte in quanto Ric. 2020 n. 04864 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- notificate presso il domicilio dichiarato dalla parte contribuente rilevata dal Modello Unico dal 2013 al 2015. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardano eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto (Cass. n. 2143 del 2021).

Con particolare riferimento alla notificazione dell'atto presso quello che era il domicilio fiscale del contribuente in quanto dal medesimo indicato nel modello di dichiarazione, è stato poi affermato che: «la prospettazione soltanto in grado di appello da parte dell'agente della riscossione di aver effettuato la notificazione dell'atto presso quello che era il domicilio fiscale del contribuente in quanto dal medesimo indicato nel modello di dichiarazione, non può considerarsi, come erroneamente sostiene il controricorrente, questione nuova e, come tale inammissibile, ma mera difesa, alla stregua dell'insegnamento di questa Corte secondo cui "in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva Ric. 2020 n. 04864 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -3- ZIor della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico" (Cass. n. 14486 del 2013; conf. Cass. n. 23578 del 2016); e d'altro canto l'enunciato principio trova logica correlazione con la possibilità, riconosciuta alle parti del processo tributario dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, di produrre nuovi documenti in appello a confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte» (Cass. n. 32653 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove - affermando che in quanto l'eccezione della residenza rilevata dal modello Unico dal 2013 al 2015 presentato dalla parte contribuente stesso costituisce una domanda nuova e, quindi, inammissibile - ha fatto una erronea applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché non ha considerato che la considerazione svolta in appello dall'Agenzia era una mera difesa che non ha ampliato il thema decidendum già prospettatosi davanti al giudice di primo grado, in quanto per un verso è la diretta conseguenza dalla decisione, favorevole alla parte contribuente, presa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale e costituisce una argomentazione con cui l'Amministrazione si è difesa dalle contestazioni dedotte in giudizio dalla parte contribuente (notifica effettuata in un indirizzo diverso da quello di residenza) e per un altro verso i Modelli Unici 2013-2015 costituivano documentazione già presente agli atti fin dal primo grado.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Ric. 2020 n. 04864 sez. MT - ud. 16-06-2021 -4- Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e assorbe il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2021. Il Presidente Anto