Cassation court dismisses appeal due to failure to deposit the written petition within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to deposit the written petition at the registry within the legally prescribed timeframe. Although the lower tribunal proceedings were concluded, the petitioner notified the request but neglected the mandatory deposit step required by civil procedure law. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible and ordered the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; The failure to deposit the written petition within the statutory time limit renders the appeal procedurally impossible, resulting in its dismissal without examination of the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32551-2020 proposto da: ZANOTTA FABIO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 32551 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Rg 32551/2020 FATTI DI CAUSA Rilevato che: La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso di Fabio Zanotta,Attilio Schiavetti ,Michelina Perolini e Giuseppina Claudia Grassi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate. La parte contribuente proponeva ricorso notificato in data 22.10.2020 ma non lo depositava mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che : parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso .
Le spese vanno compensate in considerazione del rilievo officioso dell'improcedibilità del ricorso. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso ; compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Roma 16.6.2021 Il Presidente ( dott Ant iiorac ' DEPO