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Ordinanza — n. 29525/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding retroactive tax refund reduction due to lack of transitional rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29525/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax agency appealed a regional tribunal decision granting a tax refund, arguing that new laws reducing the refund amount should apply retroactively. The court rejected this claim, noting that the new legislation lacked transitional provisions and thus could not alter rights established in prior proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the taxpayer's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 111 Cost.; The principle of non-retroactivity of new laws applies when no transitional rules exist, preventing the application of reduced refund amounts to judgments already finalized.

Parole chiave

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non-retroactivity of laws transitional provisions tax refund reduction ius superveniens tax administration appeal consolidated jurisprudence legal costs allocation ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 3
123/2017, in relazione all'art. 360 comma 1° nr.
Art. 111 Cost.
Art. 1, comma 665 della I. 190/2014
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002 , nr 115 ( Cass.
ad 16 octies del d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017
190/2014 così come modificato dall'ad 16 octies del d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017, in relazione all'art.
Art. 9 comma 17 della I. 289/02

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24189/2006
Cass. n. 44242/2001
Cass. Sez. 6 Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36521-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del ( Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MAURO EMMA MARIA MERCEDES, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO D'AVOLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3869/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.Mauro Emma Maria Mercedes impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso, ex art 9 comma 17 della I. 289/02, del 90% delle imposte versate negli 1990- 1992. 2 La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l'appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il dedotto ius superveniens non incideva sul diritto al rimborso operando solo in fase esecutiva ed in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova normativa non trovava applicazione ai giudizi in corso. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate e del Territorio sulla base di due motivi.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 1, comma Ric. 2019 n. 36521 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- 665 della I. 190/2014 così come modificato dall'ad 16 octies del d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017, in relazione all'art. 360 comma 1° nr. 3 cpc; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nel ritenere applicabile la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l'ammontare del rimborso. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'ad 111 cost. 36 del d.lvo 546/92 in relazione all'ad 360 1 comma nr 3 cpc contenendo motivazione della sentenza due affermazioni tra loro inconciliabili circa l'applicabilità al caso di specie dello ius superveniens.

2. Il RIZiri\75 primo motivo è inammissibile 2.1 La censura non attinge la ratio decidendi principale della sentenza costituita dalla affermazione, corretta in quanto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte citata nella sentenza, che il prospettato ius superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita dal diritto al rimborso ma opera solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza 2.3 E' íus receptum, nella giurisprudenza della Corte Suprema, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo díctum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, Ric. 2019 n. 36521 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -3- rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. tra le tante ,Cass. n. 24189 /2006; Cass.4424Z2001).

3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Le ragioni del rigetto dell'appello sono state individuate dalla CTR nella inapplicabilità dello ius superveniens al caso di specie per la mancanza di norme transitorie e per la non incidenza della riduzione del 50% prevista dalla normativa nel procedimento di cognizione. 3.2 Si tratta di distinte ed alternative rationes decidendi, una delle quali non è stata oggetto di censura, che non rendono la motivazione perplessa o incomprensibile o affetta da insanabile ed irriducibile contradittorietà.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 4 .Le spese seguono la soccombenza 5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002 , nr 115 ( Cass. Sez. 6-- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016)

P.Q.M.

La Corte; rigetta il ricorso condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.900,00 per compensi, oltre ad 'C 200,00 per spese rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 g