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Ordinanza — n. 29524/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional commission for failing to account for non-working days in procedural deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29524/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission's decision to annul a tax assessment notice. The commission had declared the notice untimely because it was sent after the statutory deadline following a suspended legal proceeding. The court ruled that the lower court failed to apply the suspension of non-working days when calculating the six-month period for restarting the suspended process, thereby incorrectly shortening the deadline. Consequently, the notice was deemed timely, and the case was remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 25 comma 1 lett.c) DPR 602/73; Art. 40 e 45 D.Lvo 546/92; Art. 1 L. 746/1969: The deadline for notifying a tax assessment notice after a suspended proceeding must account for the suspension of non-working days when calculating the period for resuming the process.

Parole chiave

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tax assessment notice procedural deadline suspension of terms non-working days suspended proceeding tax collection Cassazione dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 25 comma 1 lett.c) DPR 602/73
Art. 40 e 45 D.Lvo 546/92
Art. 1 L. 746/1969
45 del d.lvo nr 546/92, in combinato disposto con l'art. 1 della I.
Art. 16 D.L. nr. 132/2014
art. 380 bis cod. proc. civ
16-06-2021 -2- 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33623-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro CARROZZA FORTUNATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE RIJLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1265/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1 Carrozza Fortunato, socio accomandatario della socìetà Cereale Rosarnese di Olivieri Antonio e C. sas, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria avverso la cartella di pagamento, notificata in data 11.12.2009, a seguito della emissione degli avvisi di accertamento per Iva e Irap relativi agli anni di imposta 1998 e 1999, divenuti definitivi in seguito all'estinzione dei giudizi di impugnazione dichiarata dalla CTP di Reggio Calabria con decreto del 13.5.2009. 2 La CTP accoglieva il ricorso essendo stata la cartella notificata oltre i termini previsti dall'ad 25 dPR nr 602/73 3.

Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l'appello confermando l'annullamento della cartella per intempestività della notifica 3 Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazìone l'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossioni sulla base di unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. Ric. 2019 n. 33623 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE 1.Con un unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 45 del d.lvo nr 546/92, in combinato disposto con l'art. 1 della I. 746/1969; si sostiene che la Commissione di merito, avendo scorrettamente individuato nel 23.12.2006 la scadenza del termine per la riassunzione del processo interrotto (che invece andava individuata nel 7/2/2007 o nel 23/1/2007), non tenendo conto del termine feriale, ha erroneamente ritenuto intempestiva la notifica della cartella di pagamento. 1.1 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo del ricorso per avere i ricorrenti solo nel ricorso per Cassazione proposto la questione del mancato conteggio del termine feriale. 1.2 Si tratta all'evidenza non di una eccezione o di una prospettazione di nuovi fatti o temi da decidere ma di una mera difesa in diritto attraverso la quale si evidenzia un errore della CTR nell'applicazione di norme giuridiche. 2 Il motivo è fondato. 2.1 Ai sensi dell'art. 25 1° comma lett.c) del dPR 602/73 la notifica della cartella di pagamento al debitore iscritto al ruolo o al coobbligato nei confronti si procede deve avvenire a pena di decadenza il 31 dicembre <<del secondo anno successivo a quello di accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamento d'ufficio>>.

Ric. 2019 n. 33623 sez. MT - ud. 16-06-2021 -3- 2.1 Secondo il combinato disposto degli artt. 40 e 45 d.lvo 546/92 una volta dichiarata l'interruzione del processo nel corso del giudizio la parte colpita dall'evento, i suoi successori e qualsiasi altra parte devono riassumere il processo, presentando istanza di trattazione al Presidente di Sezione, in mancanza il processo si estingue con decreto presidenziale o con sentenza della Commissione. 2.2 Nel caso di specie è pacifico che il processo relativo all'impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento è stato dichiarato interrotto per decesso del difensore dei contribuenti con provvedimento comunicato alle parti il 23/6/2006. 2.3 Il procedimento, non essendo stato riassunto dal nessuna delle due parti, è stato dichiarato estinto con provvedimento della Commissione in data 13/5/2009. 2.4 Orbene anche a voler ritenere fondata la tesi formulata dalla società e accolta dalla CTR circa la decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 25 d.lvo citato non dal procedimento giudiziario di estinzione, stante la sua natura meramente dichiarativa, ma dall'inutile decorso del termine semestrale entro il quale le parti avrebbero dovuto riattivare il processo, le conclusioni cui sono giunti i giudici di seconde cure non possono essere condivise. 2.5 La CTR, infatti, nel calcolare la scadenza del termine semestrale per la riassunzione, sulla cui natura processuale non vi è dubbio alcuno, non hanno tenuto conto del regime della sospensione dei termini feriali prevista dall'art. 1 746/1969 che prima della modifica introdotta dall'art 16 del d.l. nr. 132/2014, era di 46 giorni. 2.6 Per effetto di detta sospensione la scadenza dei sei mesi doveva ritenersi differita al 6/2/2007 sicchè il termine di decadenza previsto 25 10 comma lett.c) del dPR 602/73 Ric. 2019 n. 33623 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -4- andava fissato nel 31/12/2009 e non, come affermato dalla CTR, nel 31/12/2008 2.7 Poiché è pacifico che la cartella esattoriale è stata notificata 1'11/12/2009 l'Ufficio non è decaduto dalla pretesa fiscale. 2.8 Va precisato che anche nel caso in cui si volesse applicare la disciplina di cui al di. 132/2014, con riduzione a 31 giorni del periodo di sospensione feriali, il risultato non muterebbe. 2.9 Gli avvisi di accertamento risultano definitivi, per mancata riassunzione del processo, in data 23/1/2007 con conseguente tempestività dell'esercizio della pretesa fiscale 3 In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell