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Ordinanza — n. 29522/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses new notification invalidity claim in tax appeal due to preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29522/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the tax authority's appeal against a lower court ruling that had declared a tax notice invalid due to improper notification. The taxpayer had only argued the subsequent payment notice lacked motivation, failing to challenge the original assessment notice's validity. The court held that introducing a new ground of illegitimacy regarding the prior act violated preclusion rules in tax appeals, leading to the cassation of the lower decision with remand.

Regesto Legislator

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Art. 57 d.lvo 546/92; Art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/1992: In tax appellate proceedings, new grounds of illegitimacy regarding the original assessment act are inadmissible ex officio, as the subject matter is rigidly limited to the defects raised in the initial appeal.

Parole chiave

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tax appeal preclusion new grounds inadmissibility notification validity defect art 57 D.Lvo 546/92 rigid subject matter arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 21 and 57 of D.Lvo 546/1992
Art. 345 of the Code of Civil Procedure
Art. 360, paragraph 10, number 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 2700 of the Civil Code
Art. 26 of D.P.R. 602/1973
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24 July 2018, n. 19616
Cass. 24 October 2014, n. 22662
Cass. 2014/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31780-2019 proposto da: ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F.13756881002), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MUSCA ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 781/29/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Musca Antonio impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto l'intimazione di pagamento che faceva seguito ad una cartella di pagamento per il recupero dell'imposta del registro dovuta per l'anno 1997 nell'importo di C 376.459,09. 2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso riconoscendo la sussistenza della motivazione dell'atto e rilevando che, pur in mancanza di una formale censura sul punto, la cartella era stata regolarmente notificata. 3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l'appello sull'assorbente rilievo che la notifica della cartella di pagamento non era stata validamente notificata.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Agenzia delle Entrate articolando due motivi. Non si è costituito il contribuente. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 57 del d.lvo 546/92 nonché dell'art 345 cpc in relazione all'art, 360 10 Ric. 2019 n. 31780 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- comma nr. 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nell'esaminare la questione della validità della notifica della sottesa cartella esattoriale in quanto il contribuente con il ricorso introduttivo aveva dedotto solamente il vizio di carenza di motivazione del susseguente avviso di intimazione 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'ad 2700 cc, nonché dell'art 26 del dPR 602/73, in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc, per avere la CTR erroneamente rilevato l'invalidità della notifica della cartella di pagamento 2.11 primo motivo del ricorso è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Come si desume dalla lettura dell'originario ricorso del contribuente, riprodotto in estratto nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, Musca Antonio si era limitato solamente a contestare la validità dell'avviso di intimazione per vizi propri, muovendo la censura di carenza di motivazione.

Il contribuente non aveva dedotto alcun profilo di invalidità derivata dell'impugnato atto. 2.2 Sul punto anche la sentenza di primo grado ha dato atto della assenza di una specifica doglianza sulla invalidità della notifica del prodromica cartella di pagamento. 2.3 Ciò premesso, l'art. 57 d.lvo 546/92 dispone che «nel giudizio di appello non possono proporre domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio». 2.4 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. Ric. 2019 n. 31780 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -3- 546 del 1992, art. 24, comma 2, (Cass. 24 luglio 2018, n. 19616). Nel giudizio tributario d'appello è quindi inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento (Cass. 24 ottobre 2014, n. 22662 conf. Cass.20142/2019).

3. Dall'accoglimento del motivo di ricorso deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame nel merito della vicenda processuale, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte; • accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 giugn