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Ordinanza — n. 29517/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal against tax assessment based on black book evidence reversing burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29517/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment based on 'black book' evidence, ruling that such records constitute valid presumptive elements. The court found the lower court erred by failing to properly shift the burden of proof to the taxpayer once the tax authority demonstrated the existence of these records. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded for a new trial to address the correct allocation of the evidentiary burden.

Regesto Legislator

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Art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; Art. 2697 cod. civ.: The 'black book' (contabilità in nero) constitutes a valid presumptive element requiring the taxpayer to provide contrary proof once the tax authority demonstrates its existence with gravity, precision, and concordance.

Parole chiave

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tax assessment black book evidence burden of proof presumptive elements inductive assessment tax liability Cassation Court indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Per cui, costituendo, anche da sola, un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R.
Art. 2697 cod. civ.
In tal modo, però, la sentenza impugnata, per un verso, ha realizzato una palese distorsione nella ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 2697 cod. civ
In tal modo, però, la sentenza impugnata, per un verso, ha realizzato una palese distorsione nella ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12680
Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27622
Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29543
Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2020, nn. 22736 e 22737
Cass., Sez. 5, 28 aprile 2021, nn. 11160 e 11164
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6436/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Pisano Pietro Carmine; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 4 luglio 2019 n. 2508/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella c:amera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 26 maggio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 4 luglio 2019 n. 2508/02/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso c i accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2006, in dipendenza dell'omessa contabilizzazione d ricavi, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Pisano Pietro Carmine avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 28 novembre 2014 n. 6822/04/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'amministrazione finanziaria non avesse provato i presupposti giustificativi dell'accertamento induttivo in presenza di una contabilità parallela. Pisano Pietro Carmine è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che gli elementi raccolti dall'amministrazione finanziaria (in particolare, due agende manoscritte con l'annotazione di ricavi conseguiti nell'esercizio dell'impresa) potessero costituire validi elementi indiziari per giustificare l'accertamento induttivo.2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver rigettato l'appello con motivazione meramente apparente, perplessa o contraddittoria. RITENUTO CHE:

1. Ragioni di priorità logica suggeriscono di invertire l'ordine di prospettazione nell'esame dei motivi, essendo il secondo pregiudiziale rispetto al primo. 1.1 Ciò detto, il secondo motivo è infondato. 1.2 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello, ancorché D'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa. Difatti, la Commissione Tributaria Regionale ha motivato il rigetto dell'appello sul rilievo che l'amministrazione finanziaria non avesse adempiuto «il dovere [recte: l'onere] di: (...) b) riscontrare la corrispondenza delle poste contabili tra la contabilità ufficiale e quella parallela;

c) dimostrare puntualmente le omissioni contabili e le ragioni che hanno permesso ai verificatori di giustificare l'utilizzo dell'accertamento induttivo» anche a causa dell'omessa allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso di accertamento, e che, comunque, il aintribuente avesse «fornito idonee spiegazioni circa la corrispondenza tra i dati, producendo ampia documentazione circa le ragioni della tenuta della contabilità separata e delle modalità di annotazione nelle scritture contabili». Per cui, la soglia del "minimo costituzionale" può considerarsi senz'altro raggiunta dal giudice di appello nella motivazione del decisum.

2. Viceversa, il primo motivo è fondato. 2.1 Secondo la costante giurisprudenza cili questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, perché nella nozione di scritture contabili,, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (tra le tante:

Cass., Sez. 5", 23 maggio 2018, n. 12680; Cass., Sez. 5", 30 ottobre 2018, n. 27622; Cass., Sez. 5", 16 novembre 2018, n. 29543; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2020, nn. 22736 e 22737; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2021, nn. 11160 e 11164). Per cui, costituendo, anche da sola, un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la "contabilità in nero" comporta l'inversione dell'onere della prova, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, assumendo che l'amministrazione finanziaria non avesse assolto l'onere di provare (oltre ai presupposti per l'accertamento induttivo) le omissioni contabili del contribuente e dando atto in modo generico che quest'ultimo avesse giustificato la tenuta della contabilità separata senza alcuna illustrazione delle ragioni addotte a ltal fine.

In tal modo, però, la sentenza impugnata, per un verso, ha realizzato una palese distorsione nella ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 cod. civ.), gravando l'amministrazione finanziaria di una incombenza che non le competeva; per un altro verso, non ha fornito alcuna argomentazione circa la plausibilità delle spiegazioni rese (col sostegno della documentazione prodotta) dal contribuente in ordine al possesso ed al contenuto della contabilità separata.

3. Valutandosi la infondatezza del secondo motivo e la fondatezza del primo motivo, dunque, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo, accogllie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionalle della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giud